CORTE DI CASSAZIONE: INFORTUNIO SUL LAVORO E MANCATA ADOZIONE DI MISURE DI SICUREZZA
Desideri ulteriori informazioni e aggiornamenti?
Con Sentenza n. 3983 del 31 gennaio 2012 la Corte di Cassazione rigetta il ricorso di un direttore tecnico, responsabile della sicurezza, e di un preposto ritenuti responsabili per l’infortunio accaduto ad un lavoratore presso una cava che gli ha comportato l’amputazione del braccio sinistro.
Agli imputati fu mosso l’addebito di non aver informato correttamente il lavoratore sui rischi, di non avergli fornito indicazioni scritte e direttive in ordine alla corretta e sicura esecuzione dell’incarico, di aver consentito l’esecuzione dell’operazione in assenza di griglia di protezione e di fune per il blocco d’emergenza dell’impianto.
Nella Sentenza n. 3983/2012 la Corte di Cassazione stabilisce che:
“[…] la mancata adozione delle misure di sicurezza ha certamente avuto rilievo eziologico giacché l’adozione degli accorgimenti tecnici richiesti avrebbe certamente evitato un incidente. D’altra parte il comportamento del lavoratore può essere tutt’al più considerato imprudente, ma certamente l’evento lesivo non si sarebbe verificato se fosse stato adottato il meccanismo di blocco.
Tale ampio ed argomentato apprezzamento della vicenda è basato su significative e definite acquisizioni probatorie; ed è argomentato in modo immune da vizi logico-giuridici. Nel suo nucleo significativo essa pone in luce il dato decisivo che la procedura inerente alla pericolosa fase della lavorazione era altamente irregolare, come testimoniato dalla rimozione del carter e dalla mancanza di funzionalità dell’apparato di blocco. Una procedura non occasionale, vista la collocazione del carter descritta nella pronunzia, e comunque tale da dover essere subito rimediata con appropriata vigilanza e con l’adozione di procedure corrette in rapporto ai pericoli insiti nell’operazione cui in quel momento il lavoratore era addetto. Dì tutta evidenza che, come sottolineato nella pronunzia, l’adozione di corrette procedure lavorative avrebbe sottratto il lavoratore al contatto con gli apparati in movimento ed avrebbe quindi evitato l’evento; sicché non vi è dubbio sul nesso causale. Parimenti ben chiaro, infine, che la condotta del lavoratore era comunque inerente alla lavorazione in corso e non abnorme. […]”
Documenti correlati
- Sentenza_3983-2012.pdfAccedi per scaricare
News correlate
Osservatorio sicurezza sul lavoro e ambiente
Visita la nostra pagina facebook
Osservatorio sicurezza sul lavoro e ambiente
di VEGA Engineering
Iscriviti alla nostra
Newsletter
Notizie, Modulistica e Linee Guida gratuite per rimanere sempre aggiornato sulle novità legislative e normative