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CORTE DI CASSAZIONE: INFORTUNIO IN ITINERE SOLO IN LUOGO PUBBLICO

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La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, con Sentenza n. 10028 del 27 aprile 2010, sancisce che non compete alcun risarcimento per infortunio in itinere al dipendente che è vittima di un infortunio sotto casa mentre rientra dal lavoro.

Tratto dalla Sentenza:
“un infortunio “in itinere” comporta il suo verificarsi nella strada pubblica e, comunque, non in luoghi identificabili in quelli di esclusiva proprietà del lavoratore assicurato o in quelli di proprietà comune, quali le scale ed i cortili condominiali, il portone di casa o i viali di complessi residenziali con le relative componenti strutturali”.

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