fbpx Skip to content

CONFERIMENTO INERTI IN CENTRI DI RACCOLTA: IL SÌ DEL MINISTERO

22931

Desideri ulteriori informazioni e aggiornamenti?

Attraverso la nota esplicativa del 2 febbraio 2021, avente per oggetto “Nota esplicativa rifiuti da costruzione e demolizione prodotti da utenze domestiche”, il Ministero dell’Ambiente ha chiarito l’inquadramento delle macerie prodotte (in limitato quantitativo) dalle attività di “fai da te” domestico.

Fino al 31 dicembre 2020 per tali rifiuti era consentito il conferimento presso le isole ecologiche comunali in base al Decreto Ministeriale dell’8 aprile 2008, ovvero dal regolamento di “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato”, al fine di garantirne una corretta gestione e ridurre al minimo l’errato conferimento così come la loro dispersione.

Recependo la direttiva (UE) 2018/851, il Decreto Legislativo n. 116 del 3 settembre 2020 ha aggiornato la definizione di rifiuto urbano, specificando in particolare che “I rifiuti urbani non includono […] i rifiuti da costruzione e demolizione” (art. 183, c. 1, lett. b-sexies).
Tale specifica, indica il Ministero, deve essere intesa come necessaria per garantire il raggiungimento degli obiettivi della Direttiva e non come elemento in base al quale “stravolgere una gestione dei rifiuti già strutturata ed efficace”.
I rifiuti da ritenere esclusi sono quindi, secondo la nota, quelli prodotti da attività economiche finalizzate alla produzione di beni e servizi, quindi ad attività di impresa, e non quelli prodotti nell’ambito del fai da te realizzato all’interno del nucleo familiare.

Ad ulteriore convalida di questa interpretazione nella nota si fa riferimento al contenuto della stessa Direttiva, dove pur essendo indicato che “anche i rifiuti derivanti da attività secondarie di costruzione e demolizione fai da te effettuate nell’ambito del nucleo familiare”, si fa riferimento alla loro classificazione secondo il capitolo 17 dell’elenco di rifiuti contenuto nella decisione 2014/955/UE. Con questa precisazione il legislatore europeo ne definisce il percorso di più coerente avvio alle operazioni di preparazione per il riutilizzo ma, chiarisce il Ministero, ne ammette la gestione nell’ambito del servizio pubblico qualora il rifiuto in questione sia prodotto nell’ambito del nucleo familiare.

In conclusione dunque, si conferma che le macerie prodotte in ambito domestico, in piccole quantità, nelle attività “fai da te” possono essere gestite alla stregua dei rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 184, comma 1, del d.lgs. 152/2006, e pertanto potranno continuare ad essere conferiti presso i centri di raccolta comunali per essere avviati ad un corretto smaltimento.

Per approfondire il tema della legislazione ambientale e della corretta gestione dei rifiuti, Vega Formazione, Ente accreditato dalla Regione Veneto, organizza corsi di formazione sulla tematica Ambiente, disponibili in Aula, Videoconferenza e E-learning.

Per un maggior approfondimento riportiamo in allegato il testo integrale della nota esplicativa del Ministero dell’Ambiente del 02/02/2021.

Documenti correlati

News correlate

Caricamento news correlate...

Richiedi informazioni

Azienda

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

I dati personali saranno trattati come indicato nella nostra informativa sulla privacy, predisposta ai sensi del Regolamento UE 2016/679