CONDANNA NEI CONFRONTI DI UN COORDINATORE DELLA SICUREZZA
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La Corte di Cassazione con sentenza n. 30812 del 23 luglio 2008 ha confermato la condanna di un coordinatore in fase di esecuzione a seguito di un infortunio occorso ad un lavoratore in un cantiere edile. L’accusa è stata quella di aver predisposto in modo molto generico il piano di sicurezza e di coordinamento, essendo risultato lo stesso privo delle procedure specifiche richieste dalla particolarità dei lavori e carente di precise indicazioni delle misure di sicurezza da attuare ai fini della prevenzione degli infortuni e della sicurezza sul lavoro.
L’infortunio, di cui alla sentenza in esame, si era verificato in un cantiere edile nel quale erano in corso dei lavori di ristrutturazione ed a seguito del quale, a causa delle lesioni riportate per il crollo di una parte di un muro perimetrale di un fabbricato, perdeva la vita un artigiano al quale erano stato affidato, in subappalto, il compito di demolire con l’uso di un martello pneumatico alcune parti del muro stesso.
Il Tribunale, nel giudizio di primo grado, aveva ritenuto che il crollo del muro fosse stato determinato dalla mancanza di un adeguato puntellamento dello stesso ed aveva attribuito la responsabilità dell’accaduto al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; dichiarandolo colpevole di omicidio colposo e di due contravvenzioni per violazione ad alcune disposizioni previste dal D. Lgs. n. 494/1996.
Avendo anche la Corte di Appello confermata la condanna dell’imputato, il coordinatore per la sicurezza ha avanzato ricorso alla Corte di Cassazione lamentandosi che la Corte di Appello si era fondata esclusivamente sulle deduzioni esposte dal consulente nominato dal P.M. ed aveva rigettata altresì la richiesta di far effettuare una perizia ad un soggetto terzo rispetto alle parti processuali acché approfondisse maggiormente gli accertamenti e determinasse le precise cause del crollo.
La Corte di Cassazione ha però dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo corretta la decisione assunta dalla Corte di Appello e sostenendo inoltre che il P.M. aveva correttamente individuate le cause dell’accaduto e rilevate le omissioni fatte dal coordinatore nel predisporre il piano di sicurezza e di coordinamento e nell’attuare i successivi interventi operativi.
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