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COMUNICAZIONI ALL’INAIL PER I LAVORATORI INVIATI IN TRASFERTA

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Solo se il lavoratore si trovi esposto, nel luogo di lavoro presso il quale è inviato, a rischi diversi da quelli oggetto delle lavorazioni per le quali è già assicurato all’INAIL ricorre la situazione prevista dall’art. 12 del DPR n. 1124/1965, a norma del quale “i datori di lavoro debbono, altresì, denunciare all’Istituto assicuratore le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall’assicurazione e la cessazione della lavorazione non oltre il trentesimo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate”.

L’obbligo di effettuare la comunicazione resta quindi escluso se il lavoratore inviato in trasferta continua ad eseguire le lavorazioni corrispondenti ai rischi specifici già assicurati all’Inail.

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