COMMISSIONE PER GLI INTERPELLI: VISITA MEDICA PREVENTIVA IN CASO DI RIASSUNZIONE
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La Commissione per gli Interpelli, con Interpello n. 8 del 24 ottobre 2013, si esprime in merito alla visita medica preventiva in caso di riassunzione del lavoratore dopo un breve periodo di cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 41, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008.
L’istanza di interpello è stata posta dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro che, in particolare, chiede di sapere se la previsione di visita medica preventiva di cui all’art. 41, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 81/2008 debba ritenersi dovere operare ogni qualvolta il datore di lavoro provvede ad effettuare l’assunzione del lavoratore o se nel caso in cui vi siano assunzioni dello stesso lavoratore successive ad una interruzione del rapporto di lavoro, per mansioni uguali o sostanzialmente collegate allo stesso rischio, per il quale sia trascorso un termine breve e comunque entro la periodicità prevista dal medico competente per la visita successiva non necessita una nuova visita preventiva.
Nell’Interpello n. 8/2013 la Commissione risponde:
“[…] nel caso di assunzioni successive, qualora il lavoratore sia impiegato in mansioni che lo espongono allo stesso rischio nel corso del periodo di validità della visita preventiva o della visita periodica di cui all’art. 41, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 e comunque per un periodo non superiore ad un anno, il datore di lavoro non è tenuto ad effettuare una nuova visita preventiva, in quanto la situazione sanitaria del lavoratore risulta conosciuta dal medico competente.”
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- Interpello-8-2013.pdfAccedi per scaricare
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