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COMMISSIONE PER GLI INTERPELLI: MANCATA VIDIMAZIONE DEL REGISTRO INFORTUNI

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La Commissione per gli Interpelli pubblica l’Interpello n. 9 del 13 marzo 2014 avente per oggetto “risposta al quesito relativo all’applicabilità della sanzione per mancata vidimazione del registro infortuni a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008.

L’Interpello n. 9/2014 in materia di Sicurezza sul Lavoro fornisce risposta al quesito posto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro .

Per rispondere al quesito, la Commissione Interpelli premette che l’art. 53, comma 6, del D.Lgs. 81/2008 prevede che “fino ai sei mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale di cui all’articolo 8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici”.

Ciò premesso la Commissione Interpelli stabilisce che in attesa dell’emanazione del nuovo decreto interministeriale (art. 8, comma 4, D.Lgs. 81/2008) istitutivo del SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione) che “disciplinerà le modalità di comunicazione degli infortuni e che, pertanto, farà venir meno le disposizioni relative al registro infortuni e le relative disposizioni sanzionatorie, sono soggette alla tenuta del registro infortuni tutte le aziende che ricadono nella sfera di applicazione dello stesso“.

In particolare il registro deve essere redatto “conformemente al modello approvato con D.M. 12 settembre 1958 (come modificato dal D.M. 5 dicembre 1996), istitutivo dello stesso e tuttora in vigore, vidimato presso l’ASL competente per territorio, salvo che nelle Regioni che hanno abolito tale prassi, e conservato a disposizione dell’organo di vigilanza sul luogo di lavoro“.

Infine la Commissione per gli Interpelli conclude indicando che la mancata tenuta o vidimazione del registro infortuni comporta per il datore di lavoro l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 89, comma 3, del D.Lgs. 626/1994.

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