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COMMISSIONE PER GLI INTERPELLI: LA FORMAZIONE VA RIFERITA ALLA MANSIONE

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La Commissione per gli Interpelli, con Interpello n. 11 del 24 ottobre 2013, si esprime in merito all’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 relativo alle modalità di svolgimento della formazione dei lavoratori, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008.

L’istanza di interpello è stata posta della Federazione Italiana Servizi Pubblici Igiene Ambientale (Federambiente), che, in particolare, chiede di conoscere se la durata ed i contenuti della formazione dei lavoratori possa prescindere dall’appartenenza ad uno specifico settore Ateco e possa essere tarata sulla effettiva condizione di rischio che si rileva, per ciascuna attività lavorativa, a valle del processo di valutazione.

Nell’Interpello n. 11/2013 la Commissione risponde:

“[…] la formazione – che deve essere “sufficiente ed adeguata” – va riferita all’effettiva mansione svolta dal lavoratore, considerata in sede di valutazione dei rischi; pertanto la durata del corso può prescindere dal codice Ateco di appartenenza dell’azienda.”

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