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COMMISSIONE PER GLI INTERPELLI: CHIARIMENTI SULL’APPLICAZIONE DEL DECRETO CAPANNONI

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L’Interpello n. 26 del 31 dicembre 2014 in materia di Sicurezza sul Lavoro fornisce risposta al quesito posto dalla Federazione Sindacale dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza (Federcoordinatori), in merito al campo di applicazione del D.I. del 18 aprile 2014, cosiddetto “Decreto Capannoni”. In dettaglio l’interpellante chiede di sapere se, nel caso un cantiere temporaneo abbia per oggetto la costruzione (ampliamento o ristrutturazione) di edifici o locali da adibire a uso industriale, la notifica di cui all’art. 67 del D.Lgs. 81 e smi, i cui contenuti sono stati individuati nel Decreto Interministeriale 18 aprile 2014, è da considerarsi in aggiunta alla notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.Lgs. 81/08 e smi. Inoltre richiede a quale ente si fa riferimento per organo di vigilanza competente per territorio.

La Commissione per gli Interpelli in risposta cita l’art. 67 del D.Lgs. 81/08:
“1. La costruzione e la realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché gli ampliamenti e le ristrutturazioni di quelli esistenti, devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore ed essere notificati all’organo di vigilanza competente per territorio.
2. La notifica di cui al comma 1 deve indicare gli aspetti considerati nella valutazione e relativi:
a) alla descrizione dell’oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;
b) alla descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti[…]”.

Viene poi citato l’art. 62, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 81/08 affermando che le disposizione del Titolo II non si applicano ai cantieri temporanei o mobili e che con il D.I. del 18 aprile 2014 vengono individuate le informazioni da trasmettere all’organo di vigilanza competente per territorio; quindi la notifica, a carico del datore di lavoro, ha l’obbiettivo di informare l’organo di vigilanza sull’attivazione di nuove attività al fine di consentirgli di dare indicazioni tecniche nell’ottica di migliorare le condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Pertanto la suddetta notifica non è da ritenersi in aggiunta alla notifica ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs. 81/08, che ha diversamente l’obbiettivo di rendere noti all’organo di vigilanza i dati relativi al cantiere al fine di effettuare una programmazione degli interventi di controllo.

In conclusione la Commissione per gli Interpelli individua come organo di vigilanza competente per territorio l’Azienda Sanitaria Locale.

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