CIRCOLARE INPS: CONGEDI AI PADRI LAVORATORI DIPENDENTI
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L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale pubblica la Circolare n. 112 del 15 ottobre 2009 “Riposi giornalieri del padre (art. 40 del D.Lgs. 151/2001 – T.U. maternità/paternità) – Sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 4293 del 9 settembre 2008”: il padre lavoratore dipendente ha diritto ai riposi giornalieri anche nel caso in cui la madre casalinga si trovi nell’oggettiva impossibilità di accudire la prole perché impegnata in altre attività. La suddetta Circolare fornisce le necessarie indicazioni per usufruire di tale possibilità.
L’art. 40 del D.Lgs. 151/2001 prevede che al padre lavoratore dipendente siano riconosciuti periodi di riposo nei seguenti casi:
– i figli siano affidati solo al padre;
– la madre non sia lavoratrice dipendente;
– morte o grave infermità della madre.
L’INPS, in varie circolari, aveva ritenuto dovesse intendersi come “lavoratrice non dipendente” la madre lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta o colona, imprenditrice agricola, parasubordinata, libera professionista) avente diritto ad un trattamento economico di maternità a carico dell’Istituto o di altro ente previdenziale, e non anche la madre casalinga.
Il Consiglio di Stato, invece, con la Sentenza n. 4293 del 9 settembre 2008, afferma che la ratio della norma, volta a dare sostegno alla famiglia ed alla maternità, induce a ritenere ammissibile la fruizione dei riposi giornalieri da parte del padre anche nel caso in cui la madre svolga lavoro casalingo.
Il padre dipendente può dunque fruire dei riposi giornalieri nei limiti di due ore o di un’ora al giorno, a seconda dell’orario giornaliero di lavoro, entro il primo anno di vita del bambino o entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, e può utilizzare i riposi a partire dal giorno successivo ai 3 mesi dopo il parto.
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- INPS_Circolare_n.112.pdfAccedi per scaricare
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