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CHIARIMENTO VVF SULLE SORGENTI MOBILI DI RADIAZIONI IONIZZANTI

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In data 5 ottobre 2016 è stata pubblicata la nota 11973 dai Vigili del Fuoco contenente dei chiarimenti in merito agli adempimenti per la prevenzione incendi riguardanti le sorgenti di radiazioni mobili, di cui all’articolo 27 comma 1-bis del D. Lgs 230/95, assoggettati ai controlli dei VVF rientrando nell’Allegato I del D.P.R. n. 151/2011 (attività n. 58).

Com’è noto, ai sensi appunto del D.P.R. 151/11, i responsabili dei laboratori e gli istituti che utilizzano apparecchi mobili sprigionanti radiazioni devono attivare le procedure antincendio presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

In fase di SCIA e valutazione del progetto, la nota 11973 ricorda che “dovranno essere descritte, in particolare, le principali misure di sicurezza antincendio adottate presso la sede di detenzione e presso le sedi di utilizzo” e che “il Comando provinciale VVF potrà infine richiedere al responsabile dell’attività l’obbligo di invio di notifica preventiva”.

Infine si fa riferimento a “le ditte terze presso le quali vengono utilizzate le sorgenti mobili ricordando che il responsabile dovrà aggiornare la valutazione del rischio incendio in conseguenza del rischio aggiuntivo (D.M. 7 agosto 2012) e le relative misure di sicurezza ed emergenza.

Riportiamo in allegato la nota 11973 dei VVF.

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