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CHIARIMENTI SULLE PRESTAZIONI DI RESISTENZA AL FUOCO DELLE COSTRUZIONI

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I Vigili del Fuoco, con una lettera circolare, confermano che il campo di applicazione del D.M. 9 marzo 2007 è limitato alle attività non assistite da specifica regola tecnica di prevenzione incendi, “esclusivamente per quanto attiene la determinazione delle prestazioni di resistenza al fuoco che devono possedere le costruzioni”; inoltre precisa che qualora “nell’ambito di una regola tecnica ‘verticale’ venga richiamato il carico d’incendio ovvero la classe del compartimento rimandando ai criteri di calcolo previsti nella ex circolare n.91/61, tale riferimento è da ritenersi superato dall’entrata in vigore del DM 9/03/07”.

La circolare continua con diverse precisazioni riguardo a fattori e coefficienti utili per il calcolo del valore del carico d’incendio e approfondisce alcune definizioni contenute nell’allegato.

In presenza di compartimenti che presentano in tutto o in parte elementi strutturali in legno e per quanto attiene al calcolo del carico di incendio, si premette che “il decreto non affronta in maniera specifica tale problema” e si ritiene ragionevole che “il contributo di tali elementi strutturali debba essere considerato secondo il seguente procedimento:

– determinare la classe del compartimento prescindendo inizialmente dalla presenza degli elementi strutturali lignei;
– calcolare lo spessore di carbonizzazione degli elementi lignei corrispondente alla classe determinata adottando come valori di riferimento della velocità di carbonizzazione, quelli contenuti nella norma EN 1995-1-2 “Progettazione delle strutture di legno – Parte 1-2: regole generali – Progettazione strutturale contro l’incendio”;
– determinare definitivamente la classe del compartimento, tenendo anche conto del carico d’incendio specifico relativo alle parti di elementi lignei corrispondenti allo spessore di cui al punto precedente che hanno partecipato alla combustione.

Dopo alcune specificazioni riguardo ai livelli di prestazione, la circolare conclude precisando che “in linea di principio, qualora non sia possibile l’integrale osservanza di qualche disposizione tecnica del DM 9 marzo 2007, è consentito ricorrere all’istituto della deroga ai sensi dell’art. 6 del DPR n. 37/1998”.

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