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CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO SUL TERMINE PER L’AUTOCERTIFICAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DELL’ART. 29 DEL D.LGS. 81/08

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A seguito delle numerose richieste di chiarimento in merito alla proroga del termine per I’autocertificazione della valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., avvenuta con la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (c.d. “legge di stabilità” 2013) pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 212 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato dei chiarimenti con nota del 31 gennaio 2013.

Nella nota si riporta:

L’articolo 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 prevedeva quanto segue:
“l datori di lavoro che occupano fìno a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui ali ‘articolo 6, comma 8, letto f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono auto certificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente
articolo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).”

Il termine (30 giugno 2012) previsto in tale disposizione è stato, una prima volta, prorogato con il decreto legge 12 maggio 2012, n. 57, convertito dalla legge 12 luglio 2012, n. 101, e, a seguito di tale modifica, l’articolo in esame risultava essere il seguente:
“l datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).”

Al fine di consentire ai datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate (il decreto interministeriale sulle procedure standardizzate del 30 novembre 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 dicembre 2012, n. 285) è stata prevista una ulteriore proroga inserita nella citata “legge di stabilità” 2013.

L’articolo, quindi, attualmente, risulta essere il seguente:
“I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera D, e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).”

Considerato che il decreto interministeriale del 30 novembre 2012 entra in vigore il 6 febbraio 2013 e stante la proroga “Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale“, la nota precisa che la possibilità per i datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi con autocertificazione termina in data 31 maggio 2013.
Non si deve quindi intendere il calcolo di tre mesi esatti dall’entrata in vigore del decreto interministeriale relativo alle procedure standardizzate, ma si deve intendere invece proprio la fine del terzo mese.

La Legge 24 dicembre 2012, n. 228 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (“legge di stabilità” 2013) è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 212 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012.
Per visualizzare il testo della Legge di stabilità si rimanda al sito della gazzettaufficiale.it.

Documenti correlati

  • Nota-31-01-2013-Ministero-Lavoro-proroga-autocertificazione-valutazione-rischi.pdfAccedi per scaricare

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