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CHECK LIST SICUREZZA SUL LAVORO PER ATTIVITÀ D’UFFICIO

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Gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro e le loro eventuali scadenze sono molteplici e strettamente correlate a diversi parametri tra i quali settore di attività, numero di addetti, livello di rischio, etc.

Per districarsi in questo dedalo di obblighi, proponiamo una check list sicurezza sul lavoro riportante un elenco di adempimenti in materia di sicurezza, salute ed igiene sul lavoro, specifica per le attività d’ufficio.

Il contenuto della check list riguarda tutte le aziende in cui sono presenti lavoratori dipendenti o equiparati ai sensi degli artt. 2 e 3 del D. Lgs 81/08.

La check list degli adempimenti sulla Sicurezza per attività d’ufficio proposta è disponibile gratuitamente nella nostra banca dati.

La check list dati riporta gli adempimenti e le scadenze riguardanti:

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Di seguito trovi un approfondimento sugli adempimenti riportati nella check list.

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è il documento che i datori di lavoro di tutte le aziende, con almeno un lavoratore, anche socio, hanno l’obbligo di elaborare per fare una valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività.

Il DVR va redatto prima di iniziare una qualsiasi attività. Per le nuove aziende, il documento deve essere redatto entro 90 giorni dall’inizio attività.

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve essere aggiornato (entro 30 giorni) ad ogni variazione significativa del ciclo produttivo, in caso di evoluzione della tecnica, a seguito di infortuni significativi o quando la sorveglianza sanitaria ne indica la necessità.

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA STRESS DA LAVORO CORRELATO

Come previsto specificatamente dall’art. 28 del D. Lgs. 81/2008, il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare tutti i rischi, “tra i quali anche quelli collegati allo stress da lavoro correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo del 08/10/2004”.

L’obbligo di procedere in tutte le attività lavorative alla Valutazione del Rischio da Stress Lavoro Correlato è stato introdotto e reso esplicitamente obbligatorio a partire dal 31/12/2010.

La Valutazione del Rischio da Stress Lavoro Correlato è parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e, quindi, è soggetta alle stesse modalità di redazione ed aggiornamento.

LA NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)

Come è risaputo la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), sia interno che esterno all’azienda, è uno degli obblighi non delegabili del datore di lavoro previsti dall’art. 17 del D. Lgs. 81/2008.

Per mantenere i suoi requisiti, e quindi la sua qualifica, è necessario che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) frequenti un aggiornamento periodico della propria formazione di almeno 40 ore ogni 5 anni.

LA NOMINA DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO

In tutte le aziende deve essere presente una squadra di emergenza composta da Addetti Antincendio e da addetti al primo soccorso.

La nomina di queste figure è un obbligo in carico al datore di lavoro o al dirigente.

Gli Addetti Antincendio, ai sensi del D. M. 10/3/98, devono ricevere una formazione specifica correlata alla tipologia di attività e al livello di rischio di incendio (basso, medio o elevato) dell’azienda per la quale svolgono tale ruolo.

Il D.M. 2/9/2021, che entrerà in vigore dal 4/10/2022, ha finalmente normato l’aggiornamento degli Addetti Antincendio, prevedendo lo svolgimento del corso di aggiornamento con cadenza quinquennale.

Ricordiamo, infatti, che attualmente la normativa in vigore, ovvero il D. M. 10/3/98, non prevede le modalità dell’aggiornamento della formazione degli Addetti Antincendio anche se, tuttavia, Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile-Direzione Generale si era espresso dando delle indicazioni in tal senso.

Precisiamo che la formazione svolta prima dell’entrata in vigore del D.M. 2/9/2021 rimane valida.

LA NOMINA DEGLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO

Come detto in tutte le aziende deve essere presente una squadra di emergenza composta, oltre che dagli da Addetti Antincendio, anche dagli Addetti al Primo Soccorso.

Sia gli Addetti Antincendio che gli Addetti al Primo Soccorso, come visto sopra, sono nominati dal datore di lavoro o dal dirigente e non possono rifiutare tale nomina se non per giustificato motivo così come previsto dal D. Lgs 81/08.

La normativa vigente gli Addetti al Primo Soccorso devono aggiornare la loro formazione ogni 3 anni.

LA PROVA DI EVACUAZIONE

La Prova di Evacuazione è un obbligo introdotto dal D. M. 10/3/98 Allegato VII – “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”, nel quale sono evidenziate le modalità ed i tempi in cui deve essere effettuata la simulazione di evacuazione.

La Prova di Evacuazione deve essere svolta almeno una volta all’anno in tutti i luoghi di lavoro dove sono occupati 10 o più lavoratori.

LA FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA SULLA SICUREZZA DEI LAVORATORI

La legislazione vigente (D. Lgs 81/08 e Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011) prevede che il datore di lavoro provveda a far completare la Formazione Generale e Specifica dei lavoratori neoassunti prima della data di assunzione e, qualora questo non sia possibile, che sia completata entro 60 giorni dalla data di assunzione.

Tutti i lavoratori, poi, devono frequentare un corso aggiornamento della formazione della durata di 6 ore ogni 5 anni.

LA RIUNIONE PERIODICA

Come previsto dall’art. 35 del D. Lgs. 81/08, nelle aziende con più di 15 lavoratori, il datore di lavoro deve convocare ed effettuare una Riunione Periodica per la sicurezza almeno una volta all’anno.

Alla Riunione Periodica devono partecipare:

– il datore di lavoro o un suo rappresentante;

– il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);

– il Medico Competente;

– il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEL MEDICO COMPETENTE

Il datore di lavoro, ai sensi degli artt. 41 e 176 del D. Lgs. 81/08, provvede alla Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori.

In generale, per i lavoratori che svolgono attività d’ufficio, che non sono sottoposti ai rischi dei reparti produttivi e che utilizzano il videoterminale per più di 20 ore la settimana, è previsto un rinnovo della Sorveglianza Sanitaria con cadenza quinquennale.

La periodicità viene, invece, portata a due anni per i lavoratori idonei ma con prescrizioni o che abbiano compiuto i 50 anni di età.

IL DUVRI E LA GESTIONE DEGLI APPALTI

Ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/08 il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) è il documento che l’appaltatore deve redigere in caso di attività svolte: 

  • all’interno di un’azienda o di una singola unità produttiva;
  • nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che il committente abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo.

È utile ricordare che non è obbligatorio redigere il DUVRI:

  • in caso di appalti di servizi di natura intellettuale;
  • in riferimento a mere forniture di materiali o attrezzature;
  • o ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini giorno.

Specifichiamo che, anche per attività di pulizia locali d’ufficio la cui durata è superiore a cinque uomini giorno (es. addetta alle pulizie di azienda esterna che svolge attività di pulizia una volta a settimana), sarà necessario redigere il DUVRI.

È necessario provvedere all’aggiornamento del DUVRI qualora si apportino delle modifiche all’attività appaltata.

IL CONTROLLO PERIODICO DELL’IMPIANTO ELETTRICO

Il D. P. R. 462/2001 che prevede che tutti i datori di lavoro con almeno un lavoratore nella propria azienda provvedano alla verifica della messa a terra dell’Impianto Elettrico.

Per le attività d’ufficio, generalmente, la periodicità del controllo è quinquennale.

CONTROLLO PERIODICO SISTEMI ANTINCENDIO

La periodicità dei controlli dei Sistemi e Presidi Antincendio può variare in base alla tipologia dei sistemi installati e le rispettive Norme Tecniche UNI indicano nello specifico la periodicità dei singoli interventi.

In generale, per i presidi più diffusi negli uffici come gli estintori e le porte tagliafuoco, le norme tecniche di riferimento prevedono controlli periodici ogni 6 mesi.

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