CEI 11-27: DELEGA AD ESTERNO DEL RUOLO DI RESPONSABILE DELL’IMPIANTO
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LA NOMINA DEL RESPONSABILE DELL’IMPIANTO ELETRICO (RI) DA PARTE DELL’URI
Come specificato al punto 4.11 della norma CEI 11-27, negli impianti complessi, nel caso in cui l’Unità Responsabile dell’Impianto (URI) deleghi il ruolo di Responsabile dell’Impianto (RI) a Persona che non faccia parte della sua Unità o della sua Azienda (ad esempio delega il ruolo di RI alla URL o al PL di una Impresa di manutenzione operante in appalto), è necessario che la delega sia formalizzata per iscritto.
Ricordiamo infatti che la norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici” e la norma CEI EN 50110-1 “Esercizio degli impianti elettrici” prescrivono che prima di poter eseguire qualsiasi lavoro elettrico, l’Unità Responsabile dell’Impianto (URI) individui il Responsabile dell’Impianto (RI). Il Responsabile dell’Impianto (RI) è definito nella norma CEI 11-27 come: “Persona designata alla più alta responsabilità dell’esercizio dell’impianto elettrico“.
CHI È L’URI AI SENSI DELLA NORMA CEI 11-27?
Già le precedenti edizioni della norma CEI 11-27 imponevano – ai fini della migliore organizzazione aziendale per la tenuta sotto controllo del rischio elettrico – la creazione di una rete intersoggettiva che consentiva una suddivisione operativa di compiti e, conseguentemente, un migliore sistema di controlli sui lavori elettrici.
In tal senso venivano identificate, fra le altre, le due ben note figure del Responsabile dell’Impianto (RI) e Preposto ai Lavori (PL) alle quali erano attribuite sostanziali funzioni di pianificazione e gestione dei lavori elettrici e la cui presenza era condizione necessaria per eseguire un “lavoro elettrico”.
La IV edizione della norma CEI 11-27 ha aggiunto due nuove figure, denominate:
– “Persona o Unità Responsabile dell’impianto elettrico” (URI)
– “Persona o Unità Responsabile della realizzazione del Lavoro (URL)“.
Appare evidente dalla denominazione di tali figure come il normatore abbia voluto chiaramente indicare che tali ruoli possono essere svolti da una sola persona o da un gruppo di persone (unità), situazione che nelle organizzazioni, più articolate è piuttosto comune.
La URI viene definita come “Unità designata alla responsabilità complessiva per garantire l’esercizio in sicurezza di un impianto elettrico mediante regole ed organizzazione della struttura aziendale durante il normale esercizio dell’impianto“.
Pertanto la URI può essere identificata con:
– il proprietario dell’impianto elettrico
– nel caso di un’azienda “semplice”, con il Datore di lavoro
– per aziende strutturate, con lo staff di tecnici incaricati di garantire l’esercizio in sicurezza dell’impianto elettrico.
All’URI è in capo la responsabilità complessiva dell’impianto elettrico durante il normale esercizio e non, quindi, durante l’esecuzione di interventi manutentivi sullo stesso.
Durante le attività di manutenzione, la responsabilità sulla sicurezza dell’impianto elettrico infatti viene trasferita al Responsabile dell’Impianto (RI).
QUAL’È LA DIFFERENZA TRA URI E RESPONSABILE DELL’IMPIANTO ELETTRICO (RI) AI SENSI DELLA NORMATIVA CEI NORMA CEI 11-27?
Attraverso le figure del URI e del RI la norma CEI 11-27 distingue le due figure rappresentate da:
– (URI), in quanto proprietario o esercente dell’impianto, ma in genere privo delle specifiche competenze per organizzare operativamente i lavori elettrici, ha per legge la responsabilità di mantenere lo stesso in idonee condizioni operative e di sicurezza
– (RI), dotato di conoscenze e competenze tecniche sulla sicurezza dei lavori elettrici, ha il compito e la responsabilità di garantire la sicurezza dell’impianto durante l’esecuzione dei lavori elettrici.
È per tale ragione che la nuova norma CEI 11-27, a prescindere dalla scelta di avere una catena di comando estesa, mantenendo distinte nelle persone fisiche diverse i ruoli di URI, RI, URL e PL, o accorpando nello stesso soggetto più ruoli, ribadisce la necessità che le figure professionali del:
– Responsabile dell’Impianto (RI)
– Preposto ai Lavori (PL)
vadano sempre individuate prima di poter eseguire “lavori elettrici” e anche “non elettrici” con rischio elettrico (ad esempio lavori di potatura svolti vicino a linee aeree).
CHI PUO’ ASSUMERE IL RUOLO DI RESPONSABILE DELL’IMPIANTO (RI) AI SENSI DELLA CEI 11-27?
In linea di principio, chiunque può assumere il ruolo di Responsabile dell’Impianto ai sensi della norma CEI 11-27, purché dotato di adeguate conoscenze e competenze.
Si evidenzia che la norma CEI 11-27 prevede esplicitamente che:
– l’URI sia una Persona Esperta (PES) qualora svolga anche il ruolo di RI
– l’URL, se identificata in una persona, deve essere necessariamente una PES
– il Preposto ai Lavori (PL) sia qualificato come PES, lasciando comunque la possibilità che lo stesso sia qualificato come Persone Avvertite (PAV) in casi particolari, non esemplificati nella norma stessa
Ricordiamo che la norma CEI 11-27 definisce “Persona esperta in ambito elettrico (PES)”, una Persona con istruzione, conoscenza ed esperienza rilevanti tali da consentirle di analizzare i rischi e di evitare i pericoli che l’elettricità può creare” e Persona avvertita in ambito elettrico (PAV) una “Persona adeguatamente avvisata da persone esperte per metterla in grado di evitare i pericoli che l’elettricità può creare”, precisando al punto 4.15.5 i requisiti formativi dei soggetti che rivestono tali ruoli.
Curiosamente, per quanto concerne il Responsabile dell’Impianto (RI), la norma CEI 11-27 non indica esplicitamente il tipo di qualifica. Tuttavia, dal momento che la stessa norma impone che se l’URI svolge anche la funzione di RI sia un PES. Inoltre, si deve desumere dall’indicazione che chi svolge il ruolo di RI sia qualificato come PES. Oltre ciò, è da ritenere che il RI debba possedere una formazione specifica sulle procedure per l’organizzazione dei lavori elettrici previste dalla norma CEI 11-27 e la messa in sicurezza dell’impianto elettrico.
Infine il RI potrà essere individuato dall’URI tra:
– soggetti interni
– o esterni all’organizzazione.
Vega Engineering ha aggiornato il facsimile di nomina del Responsabile dell’Impianto (RI) da utilizzare nel caso in cui l’Unità Responsabile dell’Impianto (URI) intenda nominare RI un soggetto che non faccia parte della propria organizzazione. In particolare nel modulo aggiornato è prevista la possibilità, da parte della URI, di nominare diversi RI in funzione anche dell’organizzazione interna della ditta appaltatrice, con la sottoscrizione da parte del datore di lavoro appaltatore.
IL RESPONSABILE DELL’IMPIANTO (RI) DEVE RICEVERE UNA NOMINA O UNA DELEGA?
IL RESPONSABILE DELL’IMPIANTO (RI) CEI 11-27 DEVE ESSERE DELEGATO?
La norma CEI 11-27 utilizza in modo disinvolto termini che possono avere importanti conseguenze giuridiche: così essa prevede che l’URI (Unità Responsabile dell’Impianto) “incarichi”, “nomini”, “demandi” e soprattutto “deleghi” ad altri soggetti terzi, professionalmente qualificati o comunque facilmente identificabili, il potere di gestire, esercitare, manutenere, realizzare, attuare misure prevenzionistiche adeguate ad ogni tipologia di impianto, per la massima tutela dei lavoratori dal rischio elettrico. Per di più, in allegato alla stessa norma CEI 11-27 viene anche riportato un fac simile di “delega” da parte dell’URI della funzione di RI.
È naturale quindi chiedersi se la norma tecnica si riferisca alla delega di funzione di cui all’art. 16 del D.Lgs. 81/08.
Dalla lettura complessiva della norma CEI 11-27, nonché dall’esempio di delega riportata nella stessa, risulterebbe sgomberato il campo da fraintendimenti: ogni qualvolta la norma tecnica riferisce terminologicamente ai concetti di:
– delega
– nomina
– incarico
intende il concetto di conferimento di un ruolo tecnico-professionale finalizzato all’assunzione di responsabilità tecnico-gestionale-prevenzionale, come se la scelta di distribuire tra vari soggetti il carico della scurezza per ciascuna mansione concretamente realizzata, avesse lo scopo di realizzare un miglior apprestamento delle misure prevenzionali a tutela del rischio elettrico.
Quindi non confondiamo il dettato normativo del D.Lgs. 81/08 in tema di delega di funzioni con la terminologia usata nella normativa tecnica di riferimento in tema di nomina, incarico, delega.
Mentre, la norma CEI 11-27 considera la possibilità per il datore di lavoro di creare una rete di soggetti che lo coadiuveranno nella gestione in sicurezza degli impianti (sia essa gestione e pianificazione, sia essa intervento vero e proprio sull’impianto), la delega di funzione prevista dal D.Lgs. 81/08 ha l’obiettivo di organizzare una suddivisione degli obblighi e delle posizioni di garanzia, con conseguente esenzione di responsabilità in capo al delegante e assunzione della corrispondente responsabilità giuridica al delegato.
Pertanto, qualora l’intento del Datore di Lavoro sia il trasferimento delle proprie responsabilità (e compiti) individuate dal D. Lgs. 81/08, dovrà costruire un’organizzazione aziendale per la gestione del rischio elettrico si in accordo con la norma CEI 11-27, attribuendo altresì adeguate deleghe in accordo con quanto previsto dall’art. 16.
PER SCARICARE IL FACSIMILE DI “DELEGA” A SOGGETTO ESTERNO ALL’AZIENDA DEL RUOLO DI RESPONSABILE DELL’IMPIANTO (RI) DA PARTE DELL’UNITÀ RESPONSABILE DELL’IMPIANTO (URI) – CEI 11-27, CLICCA QUI.
QUAL È IL PERCORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILE DELL’IMPIANTO ELETTRICO CEI 11-27?
Come previsto dalla Norma CEI 11-27, il responsabile dell’impianto (RI) dovrà possedere una formazione sui contenuti della norma CEI 11-27, sia in termini di organizzazione dei lavori elettrici che di procedure per l’esecuzione dei lavori elettrici, con uno specifico corso di formazione per “Responsabile dell’Impianto CEI 11-27”, oltre alle conoscenze e competenze per essere qualificato come Persona Esperta (PES).
Vega Formazione, Ente accreditato dalla Regione Veneto, organizza corsi di formazione sia in Aula che in Videoconferenza ed E-Learning sulla sicurezza elettrica validi anche come aggiornamento per RSPP, ASPP, DIRIGENTI e PREPOSTI. Per ulteriori informazioni, CLICCA QUI.
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Osservatorio sicurezza sul lavoro e ambiente
di VEGA Engineering
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