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CASSAZIONE: RESPONSABILITA’ DELL’APPALTANTE PER L’INFORTUNIO DELL’APPALTATORE

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Con sentenza della Cassazione Penale, Sez. 4, del 28 novembre 2014, n. 49731, viene ribadita la responsabilità della ditta appaltante in merito alla fornitura delle informazioni necessarie in ordine ai rischi specifici e alle misure da adottare in relazione all’attività da svolgere.

All’imputato era stata originariamente contestata la violazione delle norme di colpa specifica consistita nell’aver omesso, nella qualità di direttore in materia di sicurezza sul lavoro, di valutare il rischio di esplosione nella zona di deposito bombole da bonificare e di effettuare una corretta formazione del lavoratore. Nel fatto il lavoratore dipendente di una ditta appaltatrice, mentre si trovava in piedi sul bordo di un cestone al fine di effettuare un’operazione manuale di svuotamento della valvola di una bombola di acetilene vuota, veniva investito dalla fiammata provocata dall’esplosione del gas residuo contenuto all’interno della bombola, con la conseguente provocazione di lesioni da ustione che ne determinavano un’incapacità ad attendere le proprie occupazioni per una durata superiore a quaranta giorni.

La Cassazione conclude riconoscendo “l’effettiva omessa predisposizione, da parte dell’imputato, della necessaria documentazione inerente la valutazione dei rischi lavorativi specifici, nonché delle procedure protezionistiche indispensabili al fine di scongiurare la verificazione di eventi lesivi del tipo di quello sofferto dall’odierno lavoratore offeso”.

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