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CASSAZIONE PENALE: MANCANZA DI VALIDA DELEGA DI FUNZIONI

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La sentenza n°26999 del 25 giugno 2015 della Cassazione Penale respinge il ricorso di un Datore di Lavoro in merito alla condanna riconosciutagli per un incidente mortale occorso ad un suo dipendente durante lavori di asfaltatura di un marciapiede. Il deceduto è stato investito da rullo compattatore di cui era alla guida. L’incidente si è verificato mentre il rullo stava salendo sul marciapiede dal piano stradale; il dislivello e l’inclinazione con cui è stata effettuata la manovra hanno causato il ribaltamento del mezzo. L’operatore alla guida dello stesso è stato sbalzato fuori dalla postazione di guida, in quanto privo di cintura di sicurezza e schiacciato, precipitando al suolo dal lato sinistro del mezzo, ove il suo capo, un attimo dopo veniva colpito dal montante sinistro del rollbar di sicurezza, che lo schiacciava contro l’asfalto provocandogli le lesioni mortali, mentre la gamba restava schiacciata sotto il semitelaio anteriore del mezzo.

Dagli accertamenti avvenuti in seguito all’incidente è stato appurato che la cintura di sicurezza non era funzionante e che era prassi dell’azienda non richiedere ai dipendenti l’utilizzo della stessa in aggiunta al fatto che non era stata erogata formazione ed informazione per il corretto utilizzo di tale dispositivo di sicurezza.
Pertanto la Corte di Cassazione Penale ha confermato quanto deciso in sede di Appello, respingendo le contestazioni del Datore di Lavoro che impugnava il fatto di non essere responsabile della gestione delle attività aziendali in quanto era prevista Delega delle Funzioni di supervisione ai due preposti presenti in cantiere, dotati di adeguata formazione. La Cassazione infatti annota che la motivazione adottata in sentenza è del tutto congrua ed esente da vizi di sorta, laddove è stato rilevato che la ditta era di modeste dimensioni (con non più di 15-20 dipendenti) e che la Delega prevista dall’organizzazione aziendale ai preposti, benché muniti di adeguata formazione, non era scritta, palesandosi comunque inammissibile per le dimensioni dell’azienda.

A riguardo la Corte precisa che “la presenza dei predetti dipendenti non elide ma si aggiunge a quella, precipua, del datore di lavoro al quale, proprio a causa delle già rilevate dimensioni contenute dell’azienda, non poteva essere sfuggita ed aveva, quindi, tollerato la prassi operativa, descritta in premessa, del tutto carente sotto il profilo della sicurezza. Invero, in caso di fatto colposo commesso con la violazione delle norme antinfortunistiche, la responsabilità degli imprenditori o dirigenti o sovraintendenti alle attività lavorative non è ravvisabile solamente quando i compiti organizzativi siano stati effettivamente delegati ad altra persona qualificata e capace, che abbia liberamente accettata la delega, e sempre che tale delega risulti giudizialmente provata. Del resto, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro, possono essere trasferiti con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega ex art. 16 del D.Lgs. n. 81 del 2008 riguardi un ambito ben definito e non l’intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa“.

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