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CASSAZIONE PENALE: INFORTUNIO E FALSI ATTESTATI DI FORMAZIONE

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IL FATTO
Il Tribunale di Genova, con sentenza 8.11.2017 dichiarava il datore di lavoro dell’azienda F, l’imputato A, colpevole delle violazioni contravvenzionali in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in particolare per la violazione degli artt. 71 e 73, a seguito degli accertamenti avvenuti per un infortunio durante le operazioni di posa di cavi in fibra ottica in un cantiere. Infatti l’operatore P.L. addetto alle manovre di sollevamento con la gru, non aveva ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi che potevano esser causati ad altre persone; tale mancanza di formazione, ha avuto una diretta incidenza causale sull’infortunio, poiché i pezzi del manufatto, legati insieme e non singolarmente, sono entrati in rotazione, colpendo il lavoratore sito dentro lo scavo.
In particolare al datore di lavoro viene contestata la formazione del personale presente in cantiere al momento dell’infortunio, infatti gli attestati del Sig. P.L. forniti agli organi di controllo risultavano falsi.
Il datore di lavoro della F, […] Con il ricorso per cassazione, articolato con due motivi, il difensore iscritto all’Albo speciale ex art. 613 c.p.p., deduce:
1. […] manifesta illogicità della motivazione, per aver il giudice di merito ritenuto i dipendenti della F. non adeguatamente formati e non equipaggiati,[…] affermando che gli attestati di formazione sulla sicurezza, […] fossero falsi perché precedenti alla data di assunzione; diversamente, il fatto che il dipendente P.L. potesse aver ricevuto la formazione in data 24.10.2015, ossia prima ancora di essere assunto, senza tener conto che si trattava di operai assunti a tempo determinato, i quali venivano licenziati e riassunti in base alle commesse[…];
2. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

LA CORTE DI CASSAZIONE RISPONDE
La Corte di Cassazione, […] Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge.
La Corte di Cassazione continua precisando: “[…] invero, la sentenza impugnata illustra con dovizia di particolari e con percorso logico-argomentativo prive di sbavature od errori ricostruttivi le ragioni per le quali l’imputato è stato ritenuto colpevole delle contravvenzioni in materia di prevenzione infortuni sul lavoro.
Infatti è stato accertato a seguito di infortunio che i dipendenti presenti sul cantieri: […]
a) il personale presente sul cantiere non aveva la formazione adatta per lo svolgimento dell’attività certamente pericolosa posta in essere;
b) il POS non forniva alcuna indicazione sulla formazione specifica dei lavoratori;
c) il Coordinatore per la Sicurezza, non essendo in condizione di fornire documentazione, in un secondo momento aveva fatto pervenire la documentazione inviatagli dalla F., da cui risultava che in nessuno degli eventi formativi organizzati dalla società erano però stati presenti i due lavoratori impiegati in quel cantiere, né il P.L. né il lavoratore infortunatosi, tale S., né tantomeno un terzo lavoratore, tale F.;
d) le indagini successivamente svolte sul P.L., che aveva materialmente operato la movimentazione, consentivano di accertare che lo stesso era stato recentemente assunto in data 27.10.2015 e che non avesse ricevuto formazione;
f) Il falso attestato […], veniva desunta dal giudice non solo perché la data della formazione, presente sull’attestato fornito successivamente dalla ditta F., era antecedente all’assunzione del P.L., ma soprattutto dal fatto che il progressivo dell’attestato corrispondeva ad un codice fiscale diverso rispetto a quello del lavoratore P.L.;
g) gli accertamenti eseguiti presso la società che effettuava i corsi di formazione avevano dato infatti esito positivo, risultando invero che il progressivo indicato nell’attestato riguardava in effetti un altro lavoratore ed un altro corso;
i) infine, sempre dalla sentenza emerge come lo stesso lavoratore infortunato avesse chiarito come la cinghia impressa sulle fotografie non era neppure quella usata per il posizionamento del pozzetto, precisando che quella utilizzata era molto più usurata ed era stata cambiata mentre egli veniva caricato sull’autoambulanza”.
La Corte di Cassazione sottolinea, in conclusione che in merito alla seconda motivazione “il giudice motiva il diniego delle attenuanti generiche escludendo la presenza di elementi giustificativi, dovendosi in particolare valorizzare, tra i tre elementi indicati dalla Corte, particolarmente la produzione della falsa documentazione da parte dell’imputato, che non solo denota particolare callidità (astuzia) nell’azione, ma è chiaramente descrittiva, nell’ottica del giudice, di un negativo giudizio sulla personalità dell’imputato, elemento che deve essere valutato.
Per questi motivi la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

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