fbpx Skip to content

CASSAZIONE PENALE: FORNITURA CASCO ANTINFORTUNISTICO

23321

Desideri ulteriori informazioni e aggiornamenti?

La Corte di Cassazione, con la sentenza Cass. Pen., Sez. III, 17 marzo 2017, n. 13096, affronta il tema della Obbligatorietà della fornitura del Casco Antinfortunistico in cantiere.

Il caso in questione riguarda l’amministratore unico di una società, esercente attività edile, condannato per non aver fornito di idoneo Casco Antinfortunistico nessuno dei tre operai presenti in cantiere.
Risulta, dal testo della sentenza impugnata, che il personale ispettivo della Direzione Territoriale del Lavoro di Cosenza, a seguito di sopralluogo presso il cantiere in oggetto, in cui erano in corso lavori di realizzazione di un centro direzionale, accertò la presenza “di tre operai intenti al lavoro che avevano a disposizione un solo copricapo antinfortunistico peraltro scaduto“.
La chiara e precisa affermazione circa il luogo dell’accertamento (un cantiere edile), il tipo di lavori in corso (realizzazione di un centro direzionale), la qualifica delle tre persone ad essi intenti (operai), ed il fatto stesso che vi fossero intenti, la successiva fornitura dei caschi da parte dell’imputato, rende inconsistente, in fatto prima ancora che in diritto, il dubbio genericamente sollevato dal ricorrente in ordine all’obbligo della fornitura dello specifico DPI e alla necessità che lo dovessero indossare tutti gli operai.
Occorre al riguardo evidenziare che secondo quanto prevede l’allegato VIII al D. Lgs. n. 81 del 2008 (Indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari), punto 3.1 (Elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale), i lavori edili rientrano tra le attività che generalmente comportano la necessità di proteggere il capo e per le quali, quindi, è necessario l’elmetto protettivo, a prescindere dal fatto che il suo utilizzo sia specificamente contemplato nel Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’art. 28, d. lgs. n. 81 del 2008 o dal concreto accertamento degli eventuali sinistri conseguenti alla sua violazione (in quest’ultimo senso, Sez. 3, n. 25739 del 15/03/2012, Trentini, Rv. 252977).

La Corte di Cassazione ha respinto la tesi difensiva secondo cui l’utilizzo del Casco non sarebbe obbligatorio e ben può esserne sufficiente uno solo, affermando diversamente che l’uso del Casco protettivo è imposto dalla inevitabilità del rischio individuale, non dal fatto che il rischio stesso sia o meno previsto dalle disposizioni aziendali in materia di Sicurezza del Lavoro.

Documenti correlati

News correlate

Caricamento news correlate...

Richiedi informazioni

Azienda

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

I dati personali saranno trattati come indicato nella nostra informativa sulla privacy, predisposta ai sensi del Regolamento UE 2016/679