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CASSAZIONE PENALE: CONDANNA PER LA MANCATA PRESENZA DEL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE

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Con Sentenza n. 5075 del 9 febbraio 2010, la Cassazione Penale, Sezione IV, stabilisce che è dovuta la vigilanza del coordinatore per l’esecuzione dei lavori nel caso in cui operi materialmente una sola impresa, ma le altre non abbiano ancora lasciato il cantiere.
Ai fini della sicurezza sul lavoro, deve ritenersi la convivenza di più imprese anche se eventualmente non materialmente presenti al momento del fatto, nel caso in cui le stesse non abbiano ancora abbandonato il cantiere ivi lasciando depositati i propri materiali.

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