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CASSAZIONE PENALE: CONDANNA A DATORE DI LAVORO, DIRIGENTE, PREPOSTO PER LA RESPONSABILITA’ DI UN INFORTUNIO

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La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, con Sentenza n. 5013 del 10 febbraio 2011 condanna un datore di lavoro, un dirigente e un preposto per la responsabilità di un infortunio sul lavoro.

Riprendendo un principio ormai consolidato la Corte afferma che “In tema di prevenzione infortuni, il datore di lavoro, così come il dirigente, deve controllare acchè il preposto, nell’esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, si attenga alle disposizioni di legge e a quelle, eventualmente in aggiunta, impartitegli. Ne consegue che, qualora nell’esercizio dell’attività lavorativa sul posto di lavoro si instauri, con il consenso del preposto, una prassi contra legem, foriera di pericoli per gli addetti il datore di lavoro o il dirigente, ove infortunio si verifichi, non può utilmente scagionarsi assumendo di non essere stato a conoscenza della illegittima prassi, tale ignoranza costituendolo, di per se, in colpa per denunciare l’inosservanza al dovere di vigilare sul comportamento del preposto, da lui delegato a far rispettare le norme antinfortunistiche”.

E ancora, “in tema di infortuni sul lavoro, il compito del datore di lavoro è articolato e comprende l’istruzione dei lavoratori sui rischi connessi a determinate attività, la necessità di adottare le previste misure di sicurezza, la predisposizione di queste, il controllo, continuo ed effettivo circa la concreta osservanza delle misure predisposte per evitare che esse vengano trascurate e disapplicate, il controllo infine sul corretto utilizzo, in termini di sicurezza, degli strumenti di lavoro e sul processo stesso di lavorazione. E proprio il momento del controllo è particolarmente importante essendo ad esso affidato il compito di “chiusura” del complessivo sistema delle garanzie che non devono essere soltanto astrattamente previste nei documenti dell’impresa ma concretamente attuate nella attività lavorativa di ogni giorno, potendosi anche a questo proposito richiamare un principio già affermato dalla Corte (sez . 4, 28.6.1994 n. 10021 rv 200146) secondo cui il controllo e la vigilanza perché l’attività lavorativa venga svolta con modalità e mezzi idonei a tutelare la sicurezza dei dipendenti devono essere continui e non occasionali, in quanto lo scopo delle norme di prevenzione è quello di impedire comunque l’insorgenza di pericoli in qualsiasi fase del lavoro”.

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