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CASSAZIONE: LICENZIATO PER ASSENZA AL CORSO DI FORMAZIONE

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IL FATTO
La Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, conferma il licenziamento di un dipendente per giusta causa, per essere stato assente ingiustificato ai corsi di formazione sulla sicurezza, previsti dall’Accordo Stato-Regioni.
Infatti il D. Lgs. 81/2008 coinvolge i lavoratori nel rispetto delle norme di sicurezza prevedendo sanzioni per gli inadempienti, in particolare, il D. Lgs. 81/2008 impone ai datori di lavoro all’art. 18 l’obbligo di informare, formare e addestrare i lavoratori e ai lavoratori, con l’art. 20, l’obbligo, di partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro.

LA CORTE DI CASSAZIONE RISPONDE
La Corte di Cassazione Civile, rigetta il ricorso del dipendente, “al rigetto segue condanna del ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, dà atto, allo stato, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Le motivazioni della Corte possono essere così sintetizzate: la mancata partecipazione ai corsi di formazione sulla Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro come previsto dall’Accordo Stato-Regioni e il comportamento recidivo, “come previsto all’art. 72 lett. I del CCNL Vetro (richiamato nella contestazione), per la parte che qui interessa, prevede che il licenziamento per punizione è consentito, in caso di recidiva nella “medesima mancanza” di cui all’art. 71 (che contempla anche la mancata presentazione al lavoro senza giustificato motivo)“, infatti in altre due occasioni il lavoratore era assente non giustificato a corsi di formazione in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e per questo era stato soggetto a provvedimenti sanzionatori da parte della sua società, costituisce per i lavoratori una giusta causa di licenziamento, “la Corte di merito, poi, (adeguandosi esattamente al principio secondo cui l’elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenute nei contratti collettivi, al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo, ha valenza meramente esemplificativa e non esclude, perciò la sussistenza della giusta causa per grave inadempimento o per un grave comportamento del lavoratore alle norme di etica o del comune vivere civile)“.

Impossibile, dunque, ipotizzare l’applicazione di una sanzione conservativa nei confronti del lavoratore. Anche perché è evidente la grave violazione, da parte del lavoratore, degli obblighi di diligenza anche in relazione all’art. 20 del D. Lgs. 81/2008 e di fedeltà tale da ledere il vincolo fiduciario e da rendere adeguata la sanzione dell’azienda.

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