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CASSAZIONE: INFORTUNIO CAUSATO DA TRATTORE INADEGUATO

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Con la Sentenza del 21 settembre 2017, n. 43499 la Corte di Cassazione affronta il caso di un infortunio a seguito dell’utilizzo da parte del lavoratore di un trattore inadeguato.

IL FATTO
Il datore di lavoro aveva messo a disposizione del lavoratore, per l’espletamento del lavoro, una trattrice agricola Fiat 750 DT – 1, corredata da rimorchio basculante, inadeguata alle difficilissime condizioni dell’ambiente di lavoro.
La trattrice era munita di ruote gommate con pneumatici anteriori (delle ruote direttrici) fortemente consumate e tali da non garantire l’aderenza al terreno, dotate di cambio non sincronizzato con riduttore del rapporto di trasmissione azionabile solo a veicolo fermo, con dispositivo di sterzata compromesso in maniera tale da determinare la rotazione a vuoto del manubrio di circa un terzo di giro. L’ambiente di lavoro consisteva in un versante collinare ad assai ripida pendenza (in alcuni tratti del 65% ed oltre), segnato da gradoni (terrazzamenti a quote diverse con salti anche superiori a due metri e dislivelli quasi verticali) e percorso da un tratturo a fondo non compatto.
Il lavoratore, durante l’utilizzo del mezzo, non era riuscito ad operare la manovra di inserimento della marcia idonea per la discesa; aveva, anzi, acquistato velocità per il movimento con il cambio in folle; aveva perso il controllo del veicolo causandosi trauma cranico-facciale con multiple ferite lacero contuse al volto e al cuoio capelluto, nonché ferita penetrante sclerocorneale, da cui era derivata la perdita della vista dall’occhio sinistro.

IL RICORSO
La Corte di appello di Potenza con la sentenza impugnata ha integralmente confermato la Sentenza 15/12/2014 con la quale il Tribunale di Matera aveva condannato R.A. per il delitto previsto e punito dall’art. 590 commi 2, 3, 5 c.p. perché – nella sua qualità di imprenditore agricolo e, quindi, datore di lavoro di P.D., per colpa consistita in negligenza, imprudenza e, specificamente, nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Il datore di lavoro, avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza, tramite difensore di fiducia, propone ricorso articolando due motivi di doglianza:
1. Nel primo motivo denuncia violazione di legge in punto di ritenuta sussistenza del nesso causale tra la condotta a lui contestata e l’evento lesivo verificatosi.
2. Nel secondo motivo denuncia vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza dei profili di colpa contestatigli.

LA CORTE DI CASSAZIONE RISPONDE
Per quanto concerne i motivi del ricorso, la Corte di Cassazione con la sentenza del 21 settembre 2017, n. 43499, stabilisce che:
La condotta del datore di lavoro era stata colposa (in quanto aveva fornito una trattrice, priva del sistema di ritenzione del conducente, che non era stata sottoposta nel tempo ai necessari ed adeguati interventi manutentivi e controlli meccanici). Tale condotta colposa era stata causa dell’evento lesivo occorso al lavoratore, il quale aveva sì tenuto una condotta imprudente (in quanto si era messo alla guida della trattrice, pur conoscendone lo stato, nelle contestate difficili condizioni ambientali; e non era riuscito a controllarne la velocità di discesa, scalando le marce con la necessaria tempestività), ma non abnorme, con la conseguenza che detta sua condotta non aveva interrotto il rapporto causale tra la condotta colposa del datore di lavoro e l’evento.
Il vizio di motivazione è deducibile in sede di legittimità esclusivamente quando la motivazione sia manifestamente illogica o contraddittoria, nel senso che non consente l’agevole riscontro delle scansioni e degli sviluppi critici che connotano la decisone in relazione a ciò che è stato oggetto di prova ovvero nel senso che impedisce, per la sua intrinseca oscurità od incongruenza, il controllo sull’affidabilità dell’esito decisorio, sempre avendo riguardo alle acquisizioni processuali ed alle prospettazioni formulate dalle parti. Nulla di tutto questo nel caso in esame, nel quale entrambi i giudici di merito hanno ritenuto la sussistenza di una condotta colposa del R.A., nonché la sussistenza del nesso causale tra detta condotta colposa e le lesioni riportate dal P.D. sulla base di argomentazioni immuni da vizi logici e giuridici.

Per tali motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

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