fbpx Skip to content

CASSAZIONE: CONDOTTA IMPRUDENTE E TENUITÀ DEL FATTO

23258

Desideri ulteriori informazioni e aggiornamenti?

IL FATTO
Il dipendente di una ditta si è infortunato mentre svolgeva attività di manutenzione all’interno della linea produttiva: l’operaio, dopo avere attivato la procedura aziendale di sospensione del ciclo produttivo al fine di svolgere opere di manutenzione ai rulli trascinatori della macchina impiegata per la produzione di manufatti in acciaio, ultimato l’intervento ne aveva disposto la riattivazione, per poi reintrodursi in modo imprudente all’interno della macchina per completare l’intervento, così da venire colpito al viso da un organo mobile della macchina.
Il Tribunale di Lecco aveva assolto il datore di lavoro dal reato di lesioni personali gravi ai danni del dipendente, a causa della condotta imprudente di quest’ultimo.
La corte d’appello di Milano, assumendo che non poteva ritenersi abnorme la condotta dell’operaio, seppur imprudente, ha pronunciato una Sentenza in parziale riforma della Sentenza del tribunale di Lecco, assolvendo il datore di lavoro ricorrendo alla causa di non punibilità per tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis del codice penale. Ricordiamo che dal 2 aprile 2015 è in vigore nel nostro ordinamento il D. Lgs. n. 28 del 2015 che propone un’ampia revisione del sistema sanzionatorio e l’attuazione della Legge Delega 67/2014 in materia di pene detentive non carcerarie e depenalizzazione. Uno dei punti più importanti della nuova disciplina è il giudizio di “particolare tenuità del fatto” che prevede, dopo l’accertamento della ricorrenza delle condizioni previste dalla nuova formulazione dell’art. 131 bis comma 1 effettuato dal Giudice, la rinuncia da parte dello Stato di esercitare la propria pretesa punitiva per attuare una tutela risarcitoria/ riparatoria (di natura civilistica).

IL RICORSO
Il datore di lavoro, in disaccordo con quanto determinato dalla Corte d’Appello, ha articolato due motivi di ricorso alla sentenza presso la Corte di Cassazione.
Il primo motivo denunciava violazione ed erronea applicazione legislativa antinfortunistica in relazione all’art. 70 comma 2 del D. Lgs. 81/2008, con riferimento alla valutazione dei mezzi di prova nonché per difetto motivazionale in ordine alla pretesa non conformità ai requisiti di sicurezza della macchina durante la esecuzione dell’intervento.
Il secondo motivo deduceva violazione di legge in riferimento all’efficacia interruttiva del rapporto di causalità da parte del lavoratore e difetto di motivazione in punto al comportamento abnorme ed eccezionale dello stesso, oltre che imprudente.

LA CORTE DI CASSAZIONE RISPONDE
La Corte di Cassazione ha confermato la tenuità del fatto in considerazione della “peculiarità del caso concreto”, ed in particolare:
– l’azienda non era del tutto priva di un sistema di controllo durante le opere di manutenzione;
– il dispositivo antinfortunistico era stato integrato dopo l’infortunio;
– il lavoratore era stato risarcito;
– ed inoltre andava considerato “il non trascurabile concorso di colpa ascrivibile alla persona offesa, che da un lato vale a ridurre il grado di antidoverosità della condotta del datore di lavoro, dall’altra concorre a mitigare i profili di offensività attribuibili alla di lui condotta omissiva”.

Per quanto concerne i motivi del ricorso, la Corte di Cassazione stabilisce che:
1. appare evidente che la norma antinfortunistica richiamata (art.71 comma I in relazione all’art.70 comma II D. Lgs. 81/2008) non possa ritenersi rispettata, come pretende il ricorrente, allorquando sia previsto un sistema antinfortunistico procedimentalizzato, peraltro solo parzialmente automatizzato, attivabile dallo stesso manutentore (attivazione di un fungo meccanico e interlocuzione con soggetto di vigilanza), trattandosi di cautela parziale, inidonea a coprire tutte le aree di rischio e tutte le possibili ipotesi in cui, in coincidenza dell’attività del manutentore, possa risultare attiva una o più macchine o parti di esse, anche a causa della disattenzione, come nel caso in specie, dello stesso manutentore;
2. la condotta del lavoratore offeso, seppure imprudente, non può ritenersi né eccezionale, né abnorme. Già in altri casi è stato evidenziato dalla Suprema Corte che l’eventuale addebito di imprudenza al lavoratore, concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica da parte dei soggetti tenuti a garantirne la attuazione, non esime questi ultimi dalle proprie responsabilità, poiché l’esistenza del rapporto di causalità tra la violazione e l’evento (morte o lesioni) del lavoratore che ne sia conseguito può essere esclusa unicamente nei casi in cui sia provato che il comportamento del lavoratore fu abnorme, e che proprio questa abnormità abbia dato causa all’evento.
Per tali motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Documenti correlati

News correlate

Caricamento news correlate...

Richiedi informazioni

Azienda

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

I dati personali saranno trattati come indicato nella nostra informativa sulla privacy, predisposta ai sensi del Regolamento UE 2016/679