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CASSAZIONE CIVILE: INFORTUNIO MORTALE DURANTE LAVORI IN QUOTA

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La sentenza n. 22413 del 3 novembre 2015 accoglie in parte il ricorso della congiunta di un lavoratore deceduto in seguito ad infortunio sul lavoro.
La Corte territoriale ha ritenuto che il mancato utilizzo, da parte del lavoratore, della fune di trattenuta, che era disponibile alla sommità della scarpata ove il medesimo stava operando, rappresentava un comportamento anomalo ed imprevedibile da parte dello stesso lavoratore, e per tanto tale da escludere la sussistenza di un nesso causale tra l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro e l’evento mortale accaduto.

Invece la Corte di Cassazione Civile, nella presente sentenza, afferma che: “la mancata adozione, da parte del lavoratore, della specifica misura di sicurezza rappresentata dall’ancoraggio alla fune di sostegno non rappresentava affatto un evento imprevedibile atto a scagionare l’imprenditore dal dovere di vigilanza finalizzato al rispetto delle misure di prevenzione e, pertanto, quest’ultimo avrebbe dovuto offrire la prova di aver preteso il rispetto di tale fondamentale accorgimento, per cui il comportamento semplicemente omissivo del lavoratore non spezzava il nesso eziologico tra l’evento occorsogli e l’omissione della datrice di lavoro”.

Infatti già con la sentenza n. 19494 del 10/9/2009, la Cassazione aveva indicato come le norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l’insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l’imprenditore, all’eventuale concorso di colpa del lavoratore.

L’esonero totale dell’imprenditore da ogni responsabilità si verifica solo quando sono presenti i caratteri dell’abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo “tipico” ed alle direttive ricevute dal lavoratore, così da porsi come causa esclusiva dell’evento.

In allegato è possibile visionare il testo della sentenza n. 22413 del 3 novembre 2015 della Cassazione Civile:

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