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CAMPI ELETTROMAGNETICI: DAL 30 APRILE IN VIGORE IL CAPO IV DEL TITOLO VIII DEL D.LGS. 81/08 (SALVO RINVIO…)

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CAMPI ELETTROMAGNETICI: IN VIGORE IL CAPO IV DEL TITOLO VIII DEL D. LGS. 81/08
Entrano in vigore dal 30 aprile 2012 le disposizioni in materia di protezione dei lavoratori dalle esposizioni ai campi elettromagnetici contenute nel Capo IV del Titolo VIII del D.Lgs. 81/08.
POSSIBILE RINVIO DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLA DIRETTIVA 2004/40/CE: si annota che il Parlamento Europeo ad oggi prevede un rinvio dell’entrata in vigore della Direttiva 2004/40/CE sulla protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione ai campi elettromagnetici.

Le disposizioni del Capo IV, Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 sulla protezione dei lavoratori dai campi elettromagnetici derivano dal recepimento della Direttiva 2004/40/CE, del 29 aprile 2004, che ha indicato le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per prevenire gli effetti acuti conseguenti all’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, con particolare riferimento alle radiazioni da 0 Hz a 300 GHz.
Il recepimento di tali prescrizioni è avvenuto in Italia inizialmente con il D.Lgs. 257/07. L’entrata in vigore delle disposizioni fornite dalla direttiva era prevista per il 30 aprile 2008, ma successivamente venne formulata la Direttiva europea 2008/46/CE, entrata in vigore il 26 aprile 2008, che posticipò di quattro anni l’attuazione di tali disposizioni, ovvero l’obbligo delle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative alla esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici), dei valori limite di esposizione e dei valori di azione (art. 208 del D.Lgs. 81/08), e sugli obblighi di sorveglianza sanitaria (art. 211 del D.Lgs. 81/08).

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA CAMPI ELETTROMAGNETICI PRIMA E DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DELLA DIRETTIVA 2004/40/CE: COSA CAMBIA DAVVERO?
Sebbene l’entrata in vigore delle disposizioni del Capo IV del Titolo VIII sia prevista per il 30 aprile 2012 (salvo ulteriore proroga di 18 mesi), non significa che fino a tale data non si debba effettuare la valutazione dei rischi da campi elettromagnetici.
Secondo la formulazione utilizzata nell’art. 306 del D.Lgs. 81/08, resta valido il principio generale di cui all’art. 28, e ribadito all’art. 181 relativamente agli agenti fisici: il datore di lavoro si impegna alla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza ai quali i lavoratori possono essere esposti durante la propria attività, inclusi quelli derivanti da esposizioni a campi elettromagnetici.

Per la mancata effettuazione della valutazione è previsto l’arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro in capo al datore di lavoro e al dirigente (art. 55, D.Lgs. 81/08).

I tecnici di Vega Engineering sono dotati delle competenze e della strumentazione necessaria per effettuare la valutazione del rischio derivante da campi elettromagnetici, ai sensi del D.Lgs. 81/08.
Per maggiori informazioni, contattate i tecnici di Vega Engineering al numero di telefono 041-3963013.

APPROFONDIMENTO SUL RISCHIO DA CAMPI ELETTROMAGNETICI
Il campo di applicazione del Capo IV del Titolo VIII del D.Lgs. 81/08 prende in considerazione i campi magnetici statici e i campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici variabili da 0 Hz a 300 GHz.

I campi elettromagnetici sono presenti ovunque nel nostro ambiente, ma sono invisibili all’occhio umano. Essi sono attribuibili al naturale fondo terrestre o ad eventi naturali (quale ad esempio può essere il campo elettrico generato da un fulmine).

Oltre alle sorgenti naturali, lo spettro elettromagnetico include anche i campi generati dalle sorgenti create dall’uomo, come ad esempio: impianti realizzati per trasmettere informazioni attraverso la propagazione di onde elettromagnetiche (impianti radio-TV e per telefonia mobile), impianti utilizzati per il trasporto e la trasformazione dell’energia elettrica dalle centrali di produzione fino all’utilizzatore in ambiente urbano (elettrodotti), apparati per applicazioni biomedicali, impianti per lavorazioni industriali, nonché tutti quei dispositivi il cui funzionamento è subordinato a un’alimentazione di rete elettrica (elettrodomestici).

I campi elettromagnetici si propagano sotto forma di onde elettromagnetiche, per le quali viene definito un parametro, detto frequenza (Hz), che indica il numero di oscillazioni che l’onda elettromagnetica compie in un secondo. L’unità di misura della frequenza è l’Hertz (1 Hz equivale a una oscillazione al secondo). Sulla base della frequenza di oscillazione si distinguono (fonte: ISPRA):
– campi elettrici e magnetici statici (0 Hz),
– campi elettrici e magnetici a frequenze estremamente basse (fino a 300 Hz), che comprendono la frequenza di 50 Hz con cui è distribuita l’energia elettrica nelle nostre case,
– campi elettromagnetici a frequenza intermedia (300 Hz – 10 MHz),
– campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde (10 MHz – 300 GHz).

Questa distinzione è necessaria in quanto le caratteristiche dei campi in prossimità delle sorgenti variano al variare della frequenza di emissione, così come variano i meccanismi di interazione di tali campi con i tessuti biologici e quindi le possibili conseguenze correlabili all’esposizione umana (effetti sulla salute).

Solo di recente la comunità scientifica ha cominciato a studiare i possibili effetti nocivi dei campi elettromagnetici, distinguendo effetti di natura acuta (quando si manifestano a breve termine) e cronici (quando possono manifestarsi, anche dopo lunghi periodi di latenza, come conseguenza di esposizioni a livelli bassi di campo elettromagnetico per periodi prolungati).

Se per gli effetti a lungo termine la comunità scientifica non ha ancora trovato indicazioni convincenti, per gli effetti di natura acuta è stato accertato che si verificano solo al di sopra di determinati livelli (soglie) di esposizione.
Tra gli effetti di natura acuta per esposizione a alte frequenze sono stati segnalati opacizzazione del cristallino, anomalie alla cornea, alterazioni delle funzioni neurali e neuromuscolari; mentre per esposizione a basse frequenze (frequenza 50 Hz) sono stati segnalati effetti sul sistema visivo e sul sistema nervoso centrale, extrasistole e fibrillazione ventricolare (fonte: ARPAV).

Nei luoghi di lavoro possono essere presenti diverse tipologie di sorgenti artificiali di campi elettromagnetici, ed è per questo che il datore di lavoro si impegna alla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, inclusi gli effetti nocivi a “breve termine” conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall’assorbimento di energia, e da correnti di contatto (art. 206 del D.Lgs. 81/08).

Qualora la condizione espositiva non comporti apprezzabili rischi per la salute, la valutazione del rischio può concludersi con la “giustificazione” del datore di lavoro secondo cui la natura e l’entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione più dettagliata attraverso misurazioni e calcoli dei livelli dei campi elettromagnetici (art. 181, comma 3, del D.Lgs. 81/08).

Attrezzature e situazioni che non richiedono misurazioni dei campi elettromagnetici (sorgenti “giustificabili”)
Si considerano non comportare rischi per la salute le esposizioni inferiori ai livelli di riferimento per la popolazione di cui alla raccomandazione europea 1999/519/CE. In linea con questa definizione, sono condizioni espositive giustificabili le attrezzature e le situazioni elencate in Tabella 1 della Norma tecnica CEI EN 50499 “Procedura per la valutazione dell’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici” (si rimanda alla linea guida sugli agenti fisici del coordinamento tecnico per la lista di esempi di attrezzature e situazioni giustificabili).

Tra i vari casi, non richiedono una valutazione dettagliata le reti di distribuzione dell’energia elettrica nei luoghi di lavoro a 50 Hz (campo elettrico e magnetico devono essere considerati separatamente).
In questi casi la giustificazione è adottabile indipendentemente dal numero di attrezzature di lavoro in uso.

Esempi di luoghi di lavoro per i quali, comunemente, si può effettuare la “giustificazione” del rischio sulla base della Tabella 1 della norma CEI EN 50499 sono: uffici, centri di calcolo, negozi, alberghi, parrucchieri, ecc.
Resta ferma la piena responsabilità del datore di lavoro nell’assumere la giustificazione per la propria particolare sorgente nelle specifiche condizioni e ambiente di utilizzo.

Attrezzature e situazioni che richiedono misurazioni dei campi elettromagnetici (sorgenti “non giustificabili”)
La norma CEI EN 50499 riporta, inoltre, un elenco di impianti e situazioni che richiedono una valutazione approfondita attraverso misurazioni e calcoli dei livelli dei campi elettromagnetici. Tra i vari casi sono presenti attività di saldatura elettrica e dielettrica, impianti di riscaldamento a induzione, trasporti azionati elettricamente: treni e tram, reti di distribuzione dell’energia elettrica nei luoghi di lavoro che non soddisfano i criteri della Tabella 1 sopracitata (si rimanda alla linea guida sugli agenti fisici del coordinamento tecnico per la lista di esempi di impianti e situazioni non giustificabili).

Esempi di luoghi di lavoro o mansioni per i quali, comunemente, si devono effettuare approfondimenti nella valutazione del rischio sono: centrali e sottostazioni elettriche; installatori e manutentori di sistemi fissi di telecomunicazioni, manutentori di linee elettriche, saldatori ad arco o a induzione o a scarica capacitiva, installatori e manutentori di sistemi radar, fonditori di metalli preziosi, addetti a macchine dielettriche utilizzate nel settore tessile o lavorazione di legno o plastica, macchinisti su treni ad alta velocità, operatori sanitari e personale pulizie su RM (risonanza magnetica), chirurghi e personale sanitario che utilizza elettrobisturi e apparecchiature similari, fisioterapisti che utilizzano apparati di diatermia, addetti alla manutenzione e riparazione di apparecchiature/impianti medicali emittenti campi elettromagnetici, ecc.

COME CENSIRE I CAMPI ELETTROMAGNETICI PERICOLOSI?
Per verificare la presenza di tali sorgenti Vega Engineering ha predisposto un modulo con una check-list per “censire” i vari impianti e le apparecchiature presenti nei luoghi di lavoro che sono fonte di campi elettromagnetici:
per scaricare il modulo visita la sezione Modulistica sicurezza del nostro sito.

COME VALUTARE IL RISCHIO DA CAMPI ELETTROMAGNETICI?
La valutazione dei rischi, le misurazioni o i calcoli dei livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori dovranno essere conformi ai requisiti indicati nell’art. 209 del D.Lgs. 81/08, ovvero alle indicazioni riportate nelle norme standardizzate del CENELEC o, finché tali norme non avranno contemplato tutte le pertinenti situazioni lavorative, il datore di lavoro è indirizzato a utilizzare le buone prassi individuate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro, o, in alternativa, quelle del CEI.

Attualmente le norme tecniche di riferimento per la misura e il calcolo dei livelli dei campi elettromagnetici sono:
Norma CEI 211-6 (2001-01) “Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell’intervallo di frequenza 0 Hz 10 kHz, con riferimento all’esposizione umana”,
Norma CEI 211-7 (2001-01) “Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell’intervallo di frequenza 10 kHz – 300 GHz, con riferimento all’esposizione umana”.
Tali norme, congiuntamente alla Norma CEI EN 50499 “Procedura per la valutazione dell’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici”, forniscono le indicazioni per la redazione del documento di valutazione dei rischi da campi elettromagnetici.

Interessante riferimento risulta inoltre la linea guida redatta dal Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con ISPESL dal titolo “Decreto Legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III e IV sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro – Indicazioni operative”.
La valutazione deve essere seguita, nel caso si determini un superamento dei valori limite, dalla definizione di programmi di miglioramento tesi alla riduzione del rischio.

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