CADUTA DA SCALA A PIOLI, SOPRA I 2 METRI E IN ASSENZA DI PROTEZIONI
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Con la Sentenza n. 12683 del 29 marzo 2016 la Corte di Cassazione Penale, Sez. 4, ha confermato la sentenza data dal giudice di primo grado relativamente alla caduta di un lavoratore da una scala di legno a pioli, durante lavori ad un’altezza superiore ai 2 metri ed in assenza di idonee protezioni, sentenza che “dichiarava R.R. (datore di lavoro) colpevole del delitto di cui all’art. 590 comma 3 c.p., commesso in località Matino, il 27 marzo 2007, ai danni dell’operaio suo dipendente V.S. e lo condannava alla pena di euro 1800 di multa”.
La Sez. 4 Corte territoriale ha confermato integralmente la sentenza di primo grado osservando che era risultato provato che il V.S. era salito sulla scala a pioli e che detta scala era sprovvista dei più elementari dispositivi antinfortunistici. Dalla visione di materiale fotografico, poi, si desumeva che lo stesso si trovasse ad una altezza superiore ai 2 metri, stabilendo che il datore di lavoro è responsabile anche degli infortuni ascrivibili a imperizia, negligenza o imprudenza del lavoratore, salvo il caso di assoluta abnormità del comportamento di quest’ultimo. Nella situazione in analisi, però, non si verificava questa eventualità, essendosi il V.S. limitato ad approfittare di una scala a pioli, non a norma, esistente presso il cantiere, dove era stato chiamato a espletare la sua attività lavorativa.
In allegato il testo della Sentenza n. 12683 del 29 marzo 2016.
Documenti correlati
- Sentenza-n.12683-Responsabilita-Datore-Lavoro-Infortunio-Lavoratore.pdfAccedi per scaricare
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