BONUS DEL 55%: NUOVI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
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La prima risoluzione è del 7 luglio (n. 283/E) e tratta l’applicabilità delle agevolazioni alle modifiche dell’impianto di distribuzione: il contribuente chiedeva, infatti, se è possibile usufruire automaticamente dello sconto del 55% sulle spese per la sola sostituzione di un impianto di riscaldamento esistente, funzionante a radiatori, con un impianto radiante a pavimento.
L’Agenzia ha precisato che non è possibile perchè le detrazioni per la climatizzazione invernale riguardano interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale preesistenti finalizzata all’installazione di nuove caldaie a condensazione, di impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o di impianti geotermici a bassa entalpia.
Quindi il Legislatore non intendeva riconoscere automaticamente il bonus sulle spese relative al solo cambio del sistema di distribuzione se gli interventi non sono propedeutici anche alla sostituzione dell’impianto preesistente, cioè la vecchia caldaia a gas. In questo caso la sostituzione del sistema cosiddetto tradizionale a radiatori non può limitarsi alla sola installazione di un sistema a pannelli radianti a pavimento a meno che il contribuente non sia in grado di dimostrare che l’intervento dà luogo ad un effettivo risparmio energetico.
Resta tuttavia che gli interventi di demolizione e rifacimento dei pavimenti e le spese di smaltimento dei materiali di risulta non sono assolutamente detraibili tra le spese di riqualificazione energetica mentre possono godere dell’agevolazione del 36%.
La seconda risoluzione è dell’11 luglio (n. 295/E) e risponde alla richiesta di un contribuente relativa la fruizione dello sconto sulle spese già sostenute nell’ambito di interventi di climatizzazione iniziati nel 2007, ma non ancora ultimati.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, previa un’attestazione con cui si dichiara che i lavori sono ancora in corso, è possibile detrarre il 55% delle spese sostenute nel 2007, per interventi di climatizzazione invernale (iniziati nel 2007 ma non ancora ultimati). Naturalmente, nel calcolo del tetto di detrazione (100mila euro), vanno considerate cumulativamente le spese sostenute in anni diversi per lo stesso intervento.
Ricordiamo, infatti, che la Finanziaria 2008 ha esteso l’agevolazione anche alle spese sostenute nel triennio 2008/2010, e che il decreto interministeriale del 7 aprile ha specificato che per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati nel 2008 come proseguimento di quelli iniziati nel 2007, per calcolare il valore massimo della detrazione spettante, “si tiene conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti”.
Lo stesso decreto ha stabilito l’iter procedurale da seguire per avvalersi dell’agevolazione per la prosecuzione di lavori iniziati nel 2007 e ancora in corso, specificando che si può fruire della detrazione attestando che gli stessi non sono ancora terminati.
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