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APPROVATO IL REGOLAMENTO DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI

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Il Consiglio dei ministri del 22 luglio scorso ha approvato, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione, Renato Brunetta, per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli, e dello sviluppo economico, Paolo Romani- un regolamento per la semplificazione di procedimenti in materia di prevenzione incendi che gravano sulle imprese.

Il regolamento in materia di prevenzione incendi completa il pacchetto di interventi di semplificazione contenuti nel “Decreto sviluppo” (Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011) in materia di privacy, appalti, edilizia, trasparenza e certezza degli adempimenti ed estensione della misurazione e riduzione degli oneri amministrativi alle Regioni e agli Enti locali.

In tema di prevenzione degli incendi, la semplificazione approvata oggi in via definitiva è davvero incisiva: si abbandona un approccio che non riconosce alcuna differenza tra imprese, e viene adottato il principio di proporzionalità che diversifica gli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione, al settore in cui opera l’impresa e all’effettiva esigenza di tutela degli interessi pubblici.

Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono così distinte in tre categorie per le quali è prevista una disciplina differenziata in relazione al rischio:

– per le attività a basso rischio, viene eliminato il parere di conformità e sarà sufficiente utilizzare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con tempi certi per tutte le imprese. I controlli successivi all’avvio delle attività saranno effettuati a campione entro 60 giorni;

– per le attività a medio rischio, la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà invece ottenere entro 60 giorni. Per avviare l’attività sarà sufficiente presentare la SCIA e i controlli successivi saranno effettuati a campione entro 60 giorni;

– per le attività ad alto rischio, la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà anch’essa ottenere entro 60 giorni. Per avviare l’attività sarà sufficiente presentare la SCIA e i controlli successivi saranno effettuati a tappeto entro 60 giorni.

Fonte: Governo italiano – Dipartimento per la pubblica amministrazione e l’innovazione

Si allega la Sintesi dei contenuti del Regolamento di semplificazione.

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