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APPROFONDIMENTO: IL NUOVO OBBLIGO DI VALUTAZIONE DELLO STRESS LAVORO-CORRELATO (ART. 28 COMMA 1 DEL D. LGS. 81/08)

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Nella normativa italiana l’esplicito obbligo di valutare i rischi da stress lavoro-correlato è stato introdotto con il D.Lgs. 81/2008: all’art. 28, comma 1, è stabilito, infatti, l’obbligo da parte del datore di lavoro di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, tenendo in considerazione anche quelli inerenti allo stress lavoro-correlato secondo i contenuti dell’Accordo europeo dell’9 ottobre 2004. Successivamente il D.Lgs. 106/2009, introducendo il comma 1-bis all’art. 28, ha stabilito che dall’1 agosto 2010 entrerà in vigore definitivamente l’obbligo di valutare il fattore stress lavoro-correlato all’interno della valutazione di rischi.

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare i tecnici di Vega Engineering al numero di telefono 0413969013 o compilando l’apposito form al seguente link.

Si riporta di seguito un approfondimento sul tema.

Cos’è lo stress e quali sono i fattori di rischio
Nell’Accordo europeo sullo stress sul lavoro dell’8 ottobre 2004, citato dal D.Lgs. 81/08, lo stress è definito come “uno stato che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali e che deriva dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti. L’individuo è capace di reagire alle pressioni a cui è sottoposto nel breve termine, e queste possono essere considerate positive, ma di fronte ad una esposizione prolungata a forti pressioni egli avverte grosse difficoltà di reazione”.
Il NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health, 1999) definisce lo stress come “reazioni fisiche ed emotive dannose che si manifestano quando le richieste lavorative non sono commisurate alle capacità, alle risorse o alle esigenze dei lavoratori”.
Anche la definizione di stress dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA, 2000) tiene conto di vari aspetti legati all’attività lavorativa: “lo stress si manifesta quando le persone percepiscono uno squilibrio tra le richieste avanzate nei loro confronti e le risorse a loro disposizione per far fronte a tali richieste”.
Le indicazioni fornite dalla EU-OSHA individuano due categorie di fattori di rischio correlati allo stress:
– i fattori di rischio connessi al contesto lavorativo e alla gestione del lavoro (scarsa comunicazione, mancanza di definizione degli obiettivi organizzativi, scarsa partecipazione alle decisioni, rapporti limitati con i superiori, bassa retribuzione, insicurezza dell’impiego, scarso valore sociale attribuito al lavoro, ecc.);
– i fattori di rischio connessi all’ambiente di lavoro e ai contenuti (condizioni fisiche di lavoro, l’idoneità delle strutture, monotonia, lavoro frammentato, sovraccarico o sottocarico di lavoro, ritmo di lavoro imposto dalle macchine, orari di lavoro lunghi, imprevedibili, ecc.).
Procedere alla valutazione dello stress correlato al lavoro significa valutare il peso che detti elementi hanno nell’impatto con le persone e la loro ricaduta nella condizione lavorativa.

Quali sono i sintomi
Sebbene la percezione dello stress sia psicologica, un’esposizione prolungata allo stress può ridurre l’efficienza sul lavoro e causare problemi sulla salute fisica delle persone.
I potenziali effetti di questo rischio agiscono sul comportamento della persona e possono colpire due livelli:
– a livello aziendale i sintomi si possono manifestare attraverso assenteismo, riduzione delle produttività, aumento dei casi di infortunio, incremento della percentuale di errori, problemi disciplinari, avvicendamento frequente del personale, aumento dei costi d’indennizzo o delle spese mediche;
– a livello individuale si possono verificare reazioni di tipo emotivo (irritabilità, ansia, disturbi del sonno, depressione, ipocondria, alienazione, spossatezza, problemi relazionali con la famiglia); reazioni cognitive (difficoltà di concentrazione, perdita della memoria, scarsa propensione all’apprendimento di cose nuove, ridotta capacità decisionale); reazioni comportamentali (abuso di sostanze stupefacenti, alcol o tabacco; comportamento distruttivo); reazioni fisiologiche (problemi alla schiena, indebolimento del sistema immunitario, ulcere peptiche, disturbi cardiaci, ipertensione).
Importante considerare, comunque, è che persone diverse possono reagire in modo diverso a situazioni simili e una stessa persona può, in momenti diversi della propria vita, reagire in maniera diversa a situazioni simili.

La valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato
Dal punto di vista metodologico, nel D.Lgs. 81/08 non sono indicati i requisiti che dovrà rispettare la valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato. Tra i compiti della Commissione Consultiva Permanente, di cui all’art. 6 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., vi è quello di elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato. In attesa di tali indicazioni, il Network Nazionale per la Prevenzione Disagio Psicosociale nei Luoghi di Lavoro, istituito dall’ISPESL nel 2007, ha elaborato una proposta metodologica di valutazione dei rischi da stress correlato al lavoro.
La revisione dei principali modelli scientifici di riferimento, il riferimento al quadro etico di responsabilità sociale rivolto a tutti gli stakeholders, l’elaborazione di un protocollo condiviso su tutto il territorio nazionale e lo studio pilota degli SPISAL della Provincia e del Centro clinico di Verona, sono i principi che hanno ispirato la formulazione di questo contributo applicabile a qualsiasi contesto lavorativo.
La metodologia indicata dall’ISPESL si compone di tre fasi:
1. Inquadramento degli indicatori oggettivi di stress lavoro-correlato, attraverso la compilazione della Check list predisposta (All. I);
2. Identificazione del livello di rischio, che può essere basso, medio o alto, e pianificazione delle azioni di miglioramento;
3. Misura della percezione dello stress al lavoro dei lavoratori attraverso la compilazione di questionari di percezione (All. II), analizzati in modo da tener presente il gruppo di riferimento e non i singoli lavoratori.

Le scadenze
Come segnalato nella precedente Newsletter, con Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, è stata approvata una proroga per la Pubblica amministrazione in relazione agli adempimenti in scadenza a luglio, differendo al 31 dicembre 2010 l’obbligo di valutazione dello stress lavoro-correlato.
L’Emendamento n. 8.67, approvato in Commissione Bilancio del Senato il 24 giugno scorso, porterebbe una modifica al comma 12 dell’art. 8 del Decreto, estendendo tale proroga al settore privato.
Fino a quando l’emendamento non viene approvato anche dal Senato e dalla Camera dei Deputati rimane valida la scadenza del 1 agosto 2010 come termine di applicazione delle disposizioni relative alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato.

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