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APPROFONDIMENTO: DETERMINAZIONE DELLE ESPOSIZIONI SPORADICHE E DI DEBOLE INTENSITA’ ALL’AMIANTO

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Emessa la Lettera Circolare del 25/01/2011 (Prot. 15/SEGR/0001940) del Ministero del Lavoro riguardante l’approvazione degli Orientamenti pratici per la determinazione delle Esposizioni Sporadiche e di Debole Intensità (ESEDI) all’amianto nell’ambito delle attività previste dall’articolo 249, commi 2 e 4, del D.Lgs. 81/08 come modificato e integrato dal D.Lgs. 106/09, redatti dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di cui all’art. 6 del D.Lgs. 81/08, nella riunione del 15 dicembre 2010.

Nella Lettera Circolare vengono quindi stabiliti i parametri che riguardano direttamente ed in modo trasversale una moltitudine di attività lavorative occupanti lavoratori che possono non aver mai avuto una formazione specifica in materia, operando in settori in cui l’esposizione all’amianto è un evento sporadico e la cui esposizione può essere di debole intensità, ai sensi dell’art. 249, comma 2, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Come sono definite le attività “ESEDI” all’amianto
Per attività ESEDI (Esposizioni Sporadiche e di Debole Intensità) all’amianto si considerano le attività che:
– vengono effettuate per un massimo di 60 ore/anno;
– per non più di 4 ore per singolo intervento;
– per non più di 2 interventi/mese;
– corrispondenti ad un livello massimo di esposizione a fibre di amianto pari a 10 fibre di amianto/litro calcolate rispetto ad un periodo di riferimento di otto ore. La durata dell’intervento va misurata tenendo conto del tempo per la pulizia del sito, la messa in sicurezza dei rifiuti e la decontaminazione dell’operatore;
– all’intervento non devono essere adibiti in modo diretto più di 3 addetti contemporaneamente e, laddove, ciò non sia possibile, il numero di lavoratori esposti durante l’intervento deve essere limitato al numero più basso possibile.
Nel documento inoltre è definito che la dose cumulata annua, riferita a uno scenario di esposizione professionale, è il parametro migliore per definire le esposizioni sporadiche e di debole intensità: 1920 ore annue, ovvero 240 giornate lavorate di 8 ore ciascuna.

Quali sono le “ESEDI” all’amianto
La Commissione Consultiva permanente riporta, a titolo indicativo e non esaustivo, un elenco di esempi di attività, eventualmente aggiornabile in futuro, che possono rientrare nelle attività ESEDI, ai sensi dell’art. 249, comma 2, del D.Lgs. 81/08:

a) Brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili:
– interventi di emergenza per rottura su condotte idriche, finalizzati al ripristino del flusso e che non necessitino l’impiego di attrezzature da taglio con asportazione di truciolo;
– attività di conservazione dell’incapsulamento con ripristino del ricoprente;
– interventi di manutenzione riguardanti il fissaggio di lastre in MCA compatto in buono stato di conservazione senza intervento traumatico delle stesse;

b) Rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate a una matrice:
– rimozione di vasche e cassoni per l’acqua, qualora questi manufatti possano essere rimossi dalla loro sede senza dover ricorrere alla rottura degli stessi manufatti;
– raccolta di piccoli pezzi (in quantità non superiore all’equivalente di 10 mq) di MCA non friabile, caduto e disperso a seguito di eventi improvvisi ed imprevisti, previo trattamento con incapsulante;

c) Incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato:
– interventi su MCA non friabile ed in buono stato di conservazione;

d) Sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale:
– campionamento e analisi di campioni aerei o massivi e attività di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati.

(per l’elenco completo degli esempi di attività ESEDI si veda la Lettera Circolare)

Tali attività possono essere svolte anche da lavoratori che si trovano nella condizione di svolgere attività con materiali contenenti amianto (MCA):
– meccanici
– idraulici
– lattonieri
– elettricisti
– muratori
– operatori
come previsto dall’art. 249, comma 2, del D.Lgs. 81/08, e che abbiano ricevuto una formazione sufficiente e adeguata secondo l’art. 258 “Formazione dei lavoratori” del medesimo decreto.

Sono escluse dall’applicazione delle facilitazioni previste dall’art. 249, comma 2, le aziende iscritte alla categoria 10 dell’Albo Nazionale dei Gestori ambientali.

Testo unico sulla sicurezza e ESEDI
Guida degli orientamenti che la stessa circolare promuove è il D.Lgs. 81/08, Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro. In particolare, l’art. 249, comma 2, al Capo III “Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto” del Titolo IX, riporta che nel caso le attività lavorative possano classificarsi come ESEDI non si applicano i seguenti articoli:
– art. 250 “Notifica all’organo di vigilanza”
– art. 251, comma 1 “Misure di prevenzione e protezione”
– art. 259 “Sorveglianza sanitaria”
– art. 260, comma 1 “Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio”

In caso di ESEDI la circolare ricorda di assicurare le misure igieniche previste dall’art. 252 “Misure igieniche” del D.Lgs. 81/08, con particolare riguardo per i Dispositivi di Protezione Individuale delle vie respiratorie: tali DPI dovranno avere un fattore di protezione operativo non inferiore a 30.
Si ricorda che l’inosservanza della disposizione da parte di datore di lavoro e dirigenti è punita con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

Secondo l’art. 252, quindi, anche in caso di ESEDI, “fermo restando quanto previsto dall’articolo 249, comma 2, per tutte le attività di cui all’articolo 246, il datore di lavoro dovrà adottare le misure appropriate affinché:
a) i luoghi in cui si svolgono tali attività siano:
1) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli;
2) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione;
3) oggetto del divieto di fumare;
b) siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto;
c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o adeguati dispositivi di protezione individuale;
d) detti indumenti di lavoro o protettivi restino all’interno dell’impresa. Essi possono essere trasportati all’esterno solo per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in contenitori chiusi, qualora l’impresa stessa non vi provveda o in caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo smaltimento secondo le vigenti disposizioni;
e) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili;
f) i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi;
g) l’equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale scopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione: siano prese misure per riparare o sostituire l’equipaggiamento difettoso o deteriorato prima di ogni utilizzazione.

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