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APPROFONDIMENTI: LA FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA PER IL DIRIGENTE

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PREMESSA
Il recente D.Lgs. 106/09, correttivo del D. Lgs. 81/08, ha introdotto all’art. 37 comma 7, l’esplicito obbligo, a carico del Datore di Lavoro, di formazione dei dirigenti, analogamente a quanto già previsto nella prima stesura del Testo Unico per i preposti.
Alla luce di questa novità è opportuno approfondire l’effettivo ruolo rivestito dalla figura del dirigente, a partire dalla sua identificazione in azienda sulla base della definizione riportata nell’art. 2, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 81/08.

IL RUOLO DI DIRIGENTE AI SENSI DELLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA
L’art. 2 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 81/08 ha finalmente introdotto la definizione di dirigente, il quale è la “persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”: si tratta perciò di un soggetto che esercita un effettivo potere organizzativo dell’attività lavorativa, decisionale in merito alle procedure di lavoro e ai fattori della produzione, nell’ambito di compiti effettivamente attribuitigli dall’organizzazione aziendale. E’ importante sottolineare che, benché l’art. 16 del D. Lgs. 81/08 individui le caratteristiche della delega di funzioni da parte del Datore di Lavoro, facendo intendere che “l’incarico conferito” al dirigente dal datore di lavoro debba avere specifici connotati formali, l’art. 299 del D. Lgs. 81/08 chiarisce che le posizioni di garanzia proprie del Datore di Lavoro, del Dirigente e del Preposto, gravano altresì su coloro i quali, pur sprovvisti di regolare investitura, esercitino in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuna delle figure richiamate.
Nemmeno il potere di spesa è da ritenersi identificativo della figura del Dirigente: è infatti possibile svolgere efficacemente un ruolo di organizzatore di una struttura o di una attività lavorativa anche in assenza di una propria autonoma disponibilità finanziaria.
A conferma di quanto detto si ricorda che già nel 1993 la Cassazione Penale definiva i dirigenti come “coloro che sono preposti alla direzione tecnico-amministrativa dell’azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell’andamento dei servizi, e che partecipano solo eccezionalmente al lavoro normale, avendo il compito di predisporre anche tutte le misure di sicurezza, controllare le modalità del processo di lavorazione, e vigilare, secondo le loro attribuzioni e competenze, sulla regolarità dell’antinfortunistica delle lavorazioni” (Cass. pen., sez. IV, 1/7/93).
Il Dirigente pertanto è, assieme al Datore di Lavoro che lo avrà incaricato di svolgere una funzione rilevante ai fini della sicurezza, garante, attraverso le proprie autonome scelte organizzative, della sicurezza dei lavoratori dell’azienda: non a caso le sanzioni a carico del dirigente sono le medesime previste per il datore di lavoro.

LA FORMAZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE
Come anticipato, il D. Lgs. 106/09 ha modificato l’art. 37 del D. Lgs. 81/08, specificando che i dirigenti e i preposti devono ricevere a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Il correttivo, tra l’altro, ha eliminato la precedente indicazione in merito alla necessità di svolgere tale formazione “in azienda”.
I contenuti di tale formazione per i Dirigenti e per i Preposti comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
Il datore di lavoro che non provvede ad assolvere a tale obbligo formativo nei confronti dei dirigenti e dei preposti è punito con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro.

A cura degli ingg. Federico Maritan e Pier Luigi Dalla Pozza

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