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APPROFONDIMENTI: GLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI CHE OPERANO IN LUOGHI CON RISCHI DI ESPLOSIONE

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Nell’ambito degli obblighi generali di informazione e formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro di cui agli articoli 36 e 37 del D. Lgs. 81/08, l’art. 294-bis, recentemente introdotto dal D. Lgs. 106/06, prevede delle specifiche tematiche da affrontare nell’informazione e formazione dei lavoratori operanti in luoghi con rischio di esplosione.

In particolare, il citato articolo prescrive che “Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti al rischio di esplosione e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi, con particolare riguardo:
a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo;
b) alla classificazione delle zone;
c) alle modalità operative necessarie a minimizzare la presenza e l’efficacia delle sorgenti di accensione;
d) ai rischi connessi alla presenza di sistemi di protezione dell’impianto;
e) ai rischi connessi alla manipolazione ed al travaso di liquidi infiammabili e/o polveri combustibili;
f) al significato della segnaletica di sicurezza e degli allarmi ottico/acustici;
g) agli eventuali rischi connessi alla presenza di sistemi di prevenzione delle atmosfere esplosive, con particolare riferimento all’asfissia;
h) all’uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni all’uso.”

Evidentemente il legislatore, considerando le prevedibili drammatiche conseguenze di un’esplosione, ha ritenuto opportuno sottolineare la necessità di una specifica informazione e formazione dei lavoratori che operano in ambienti con rischio di esplosione (cosiddetti “ATEX”). A dimostrazione dell’importanza data a questi aspetti, il datore di lavoro e i dirigenti che non provvedono ad assolvere tale obbligo di legge sono puniti con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro, ossia con sanzioni più elevate rispetto a quelle previste per il mancato assolvimento degli obblighi richiamati agli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/08.
Tuttavia la sicurezza dei lavoratori operanti nei luoghi con pericolo di esplosione non dipende solo dai comportamenti di questi, ma anche dalla corretta gestione degli apparecchi presenti in tali luoghi, con particolare riferimento agli impianti elettrici: pertanto anche la competenza e formazione degli addetti all’installazione, manutenzione e verifica di impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione costituisce una garanzia in tale senso. Su quest’ultimo argomento è stato già pubblicato un approfondimento nel sito www.vegaengineering.com, visionabile cliccando qui.

A cura di ing. Federico Maritan e ing. Cesare Campello

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