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APPRENDISTATO: NOTA INAIL SUL REGIME SANZIONATORIO

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L´INAIL, con la nota protocollo n. 434/2012, fornisce chiarimenti in merito al regime sanzionatorio previsto dal T.U. sull´Apprendistato (D.Lgs. n. 167/2011).
Nella nota l’Istituto evidenzia come l`impianto normativo preveda ipotesi sanzionatorie differenti in presenza di inadempimento nell`erogazione della formazione e di inosservanza dei principi cardine del contratto.
Nella prima ipotesi, qualora la carenza formativa risulti comunque recuperabile, solo il personale ispettivo del Ministero del lavoro può adottare il provvedimento di disposizione di cui all`art. 14 del D.Lgs. n. 124/2004, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere. In tale fattispecie, il personale ispettivo dell`INAIL dovrà quindi segnalare l`inadempimento formativo alla Direzione Territoriale del Lavoro competente.
Nella seconda ipotesi, invece, relativa all`inosservanza dei principi concernenti l`attuazione del rapporto di apprendistato sono state previste nuove sanzioni amministrative, contestabili da tutti gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza.
Nella nota, in riferimento a quanto già precisato dal Ministero del Lavoro con la Circolare n. 29/2011, è ribadito che in carenza della forma scritta del contratto e della comunicazione al Centro per l`impiego sarà applicata la sanzione per “lavoro nero”, con impossibilità di regolarizzare il rapporto.
Inoltre, in merito all`applicabilità ai premi INAIL del regime contributivo agevolato previsto dalla Legge n. 223/1991 per l`assunzione dei lavoratori in mobilita`, occorre attendere le determinazioni del Ministero del Lavoro, cui è stata inoltrata dall`INAIL specifica richiesta di parere.

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