ACCERTAMENTI E ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI: LINEE GUIDA
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L’ENEA (Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente) con il Ministero dello sviluppo economico (MiSE) e con la collaborazione del Comitato termotecnico italiano (CTI), ha predisposto le “Linee guida per la definizione del Regolamento per l’esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici ai sensi del decreto legislativo 192/05 e ss.mm.ii. e del D.P.R. n. 74/2013”.
Le Linee guida per l’esecuzione degli accertamenti e ispezioni sugli Impianti termici hanno come obiettivo di raccogliere in un unico documento tutti gli aspetti procedurali che servono per Regolamentare l’esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici ai sensi del decreto legislativo 192/05 e ss.mm.ii. e del D.P.R. n. 74/2013. Nelle Linee guida vengo definite le tempistiche per le trasmissioni dei rapporti di efficienza energetica, delle ispezioni e, ad esempio, le modalità comportamentali e gli obblighi dei responsabili degli impianti termici e degli ispettori. A titolo esemplificativo, inoltre, per quanto riguarda le ispezioni, vengono anche allegati due modelli di rapporto di prova, uno per i generatori a fiamma e l’altro per le macchine frigorifere, con chiare indicazioni sulle adeguate procedure per compilarli.
Con il D.P.R. n. 74/2013, infatti, sono cambiate ulteriormente le regole per le ispezioni e sugli impianti termici e da qui la necessità di definire delle linee guida.
Le principali novità del D.P.R. n. 74/2013 possono essere così riassunte:
1) nuovi limiti delle potenze degli impianti sottoposti ai controlli e modifica dei compiti dell’ispettore circa la valutazione degli interventi di risparmio energetico: “Le ispezioni si effettuano su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW. L’ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell’edificio, in riferimento al progetto dell’impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell’impianto in modo economicamente conveniente”;
2) ulteriore limitazione del numero di ispezioni: “Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW, l’accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell’ispezione”;
3) maggiore responsabilità dell’installatore e del manutentore che oltre a sottoscrivere i rapporti di controllo di efficienza energetica hanno l’onere di “definire e dichiarare esplicitamente al 5 committente o all’utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi:
a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate”,
4) nuove cadenze di trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica all’autorità competente, differenziandole per tipologia di impianto e per potenza;
5) requisiti professionali più stringenti per i nuovi ispettori limitandoli a quanto stabilito dalle lettere a) e b) del comma 1 dell’art.4 del D.M. n. 37/08 (laurea o diploma in discipline tecniche con due anni di esperienza).
6) conferma alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano del compito, tra l’altro, di coordinare l’attività sul loro territorio, stabilire tariffe uniformi, instituire il catasto regionale degli impianti termici, individuare nuove autorità competenti e/o confermare quelle che erano previste dalla legge 10/91 e dal D.P.R. 412/93, promuovere programmi di qualificazione e aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le ispezioni sugli impianti, promuovere campagne di informazione per i cittadini.
Una delle finalità del D.P.R. n. 74/2013, condivisa anche dalle Linee guida per l’esecuzione degli accertamenti e ispezioni sugli Impianti termici dell’ENEA, è di permettere un veloce adeguamento dei regolamenti adottati in precedenza e un’auspicabile omogeneizzazione nel territorio Nazionale, cosa che con la precedente legislazione non era avvenuta.
Per visionare e scaricare le linee guida, clicca sul Link di seguito:
“Linee guida per la definizione del Regolamento per l’esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici ai sensi del decreto legislativo 192/05 e ss.mm.ii. e del D.P.R. n. 74/2013”
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