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ABROGAZIONI E RINVII IN MATERIA DI APPALTI E DI SICUREZZA SUL LAVORO

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Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2008, il Decreto Legge 3 giugno 2008, n. 97 recante “Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini”.
Il Decreto contiene, tra le varie indicazioni, alcune norme abrogatrici della procedura di esonero del committente dalla responsabilità solidale e differimenti al 2009 per alcuni adempimenti del D.L.vo n. 81/2008 in materia di sicurezza e tutela del lavoro.
Il Decreto è entrato in vigore il 3 giugno 2008.

Decreto Legge 3 giugno 2008, n. 97

Art. 3. Disposizioni in materia fiscale
[…]
8. I commi da 29 a 34 dell’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nonché il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74, sono abrogati.
[…]
Art. 4. Differimento e proroga di termini
[…]
2. Le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 1, lettera r), e all’articolo 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.
[…]”

Il Decreto Legge 97, articolo 3, comma 8, fa il punto sugli appalti abrogando i commi dal 29 al 34 dell’articolo 35 del decreto legge n. 223/2006, il cosiddetto Decreto Bersani (convertito nella legge n. 248/2008), relativi agli adempimenti formali previsti in connessione con la responsabilità solidale di committente e appaltatore.
Resta invece confermata la responsabilità solidale dell’appaltatore rispetto al subappaltatore relativamente alla effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore (comma 28 dell’articolo 35 citato) nonché il regime generale in materia di solidarietà previsto dall’articolo 29, comma 2, decreto legislativo n. 276/2003.

In materia di sicurezza sul lavoro l’articolo 4, comma 2, del decreto legge n. 97, ha rinviato al 1° gennaio 2009 l’applicazione del comma 1, lettera r), dell’art. 18 e del comma 3, lettera a), dell’art. 41 del decreto legislativo n. 81/2008 (c.d. Testo Unico in materia di salute e sicurezza) relativi rispettivamente:
– alla comunicazione da parte del datore di lavoro, all’INAIL/IPSEMA, a fini statistici e informativi, dei dati relativi agli infortuni che comportino un’assenza di almeno un giorno e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni che comportino un’assenza superiore a tre giorni
– alla visita medica preventiva per l’accertamento della idoneità alla mansione specifica.
Dal prossimo gennaio, queste ultime non possono essere effettuate in fase preassuntiva.

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