VALUTAZIONE DEI RISCHI NEI LUOGHI DI LAVORO
VERSO UNA METODOLOGIA UNITARIA ED ARMONIZZATA ATTRAVERSO STANDARD DI
RIFERIMENTO CERTIFICABILI (OHSAS 18001)

di Mauro Rossato e Federico Maritan - Ingegneri area sicurezza di Vega Engineering S.r.l. - Venezia

Vedi l'articolo pubblicato su "Ambiente e Sicurezza - Il Sole 24 ore"

 


Il miglioramento del livello di sicurezza sul luogo di lavoro rappresenta da sempre un aspetto socio-economico di fondamentale importanza.
Nonostante gli sforzi profusi da parte delle aziende per l’implementazione di un proprio programma finalizzato alla sicurezza e alla salute nel luogo di lavoro, spesso si rilevano risultati non conformi alle aspettative, evidenziando in particolare scarsi livelli di efficacia e di efficienza raggiunti dalle misure tecniche, organizzative e procedurali adottate. La causa va generalmente ricercata nella mancanza di un sistema procedurale univoco per l’analisi ed il controllo della realtà aziendale, basando di conseguenza il successo del progetto sul solo grado di competenza individuale dei soggetti realizzatori.
Alla luce di quanto detto risulta evidente la necessità di individuare un approccio sistemico alla gestione della sicurezza; quest’ultimo è derivato, in prima istanza, dall’applicazione del decreto legislativo n. 626/94 che, a livello cogente, regola l’universo lavorativo tramite l’istituzione di un definito sistema di adempimenti, di oneri e di responsabilità per le figure coinvolte. Da un’analisi preliminare del suddetto decreto si evince l’invito a identificare quale primario modus operandi per la sicurezza l’attuazione di misure di prevenzione. L’articolo 2 del D. Lgs. 626/94 definisce con chiarezza il significato di prevenzione come l’insieme delle disposizioni adottate o previste in tutte le fasi dell’attività lavorativa per eliminare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’ambiente esterno. Ne consegue che la prevenzione dei rischi professionali si articola in due principali momenti: la valutazione dei rischi e la predisposizione di tutte le misure necessarie a prevenirli (o a ridurli).

Si riscontra quindi un legame biunivoco tra prevenzione, in tutte le sue forme, e valutazione dei rischi; quest’ultima si delinea quale fondamentale strumento per la messa a punto di un sistema di misure di prevenzione efficaci.
Riconosciuta la necessità di una corretta e completa valutazione dei rischi alla base dei programmi di sicurezza aziendale, si pone il problema di stabilire una metodologia in grado di adattarsi a tutte le realtà presenti, mantenendo caratteristiche di semplicità e sintesi. La difficoltà principale risiede nel fatto che la sfera occupazionale si diversifica per numerose variabili, quali, per citarne alcune, il numero di dipendenti coinvolti nell’attività lavorativa, le loro mansioni e competenze, il contesto operativo, l’organizzazione del processo produttivo, i ritmi di lavoro e la particolarità delle lavorazioni.
E' necessario che alla base dei programmi di sicurezza aziendale vi sia una corretta e completa valutazione dei rischi
Il rapporto di monitoraggio e controllo dell’applicazione del D. Lgs. 626/94 del novembre 2003 promosso dal Coordinamento delle Regioni e Province Autonome ha sondato la qualità e la coerenza dei processi preventivi attivati dalle aziende italiane in applicazione del D. Lgs. 626/94, misurando, per quel che riguarda il processo di valutazione dei rischi, il livello di completezza e di coerenza. Da questo importante lavoro è emerso, quale elemento positivo, il fatto che la quasi totalità delle aziende analizzate è dotata del Servizio di prevenzione e protezione e ha effettuato la valutazione dei rischi. Sono tuttavia state evidenziate, quali principali criticità, la gestione degli interventi normativi cogenti da parte delle piccole e piccolissime imprese, la carenza delle attività di informazione e formazione dei lavoratori, la mancata programmazione degli interventi e delle procedure di sicurezza, la scarsa integrazione tra la gestione della prevenzione e la generale gestione aziendale.
Con particolare riferimento alla valutazione dei rischi si evidenzia che il 95% delle aziende esaminate ha adempiuto l’obbligo valutativo, usando come riferimenti principali le norme di legge e le norme di buona tecnica, nonché registrando i risultati in un documento; anche le piccolissime imprese ne sono dotate nel 53% dei casi, pur non avendone l’obbligo formale. Gli attori principali di tale processo sono identificati nei Responsabili del S.P.P., mentre il medico competente e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stati coinvolti solo in circa la metà dei casi. Leggermente più elevato è stato il coinvolgimento dei lavoratori (41% nelle piccolissime aziende, 57% nelle grandi); questo dato conferma l’utilizzo di interviste a singoli o a gruppi di lavoratori come strumento nel processo di valutazione dei rischi.
L’analisi dei contenuti del documento di valutazione dei rischi, laddove presente, offre un quadro meno positivo. Nel 18% dei casi manca totalmente una descrizione del ciclo di lavorazione, elemento basilare per inquadrare i problemi e per le successive riletture ed aggiornamenti; nel 22% tale descrizione è solo parziale e, infine, nel 23% delle realtà esaminate non sono stati identificati i lavoratori esposti a rischio.
Relativamente alle misure di prevenzione, si nota che nel 14% dei casi non sono state adeguatamente precisate quelle messe in atto per la gestione dei rischi e, nel 7%, non sono state nemmeno sommariamente indicate; l’indicazione delle misure programmate è inadeguata nel 15% dei casi e manca totalmente nel 5%.
Per quanto concerne il livello di aggiornamento, il documento risulta aggiornato solo nel 54% dei casi, intendendo con tale termine quel documento che sia stato modificato in seguito a interventi di variazioni nelle condizioni di rischio presenti.
I dati riportati sono significativi del fatto che, nonostante le aziende tendano ad assolvere nella quasi totalità dei casi agli obblighi legislativi del D. Lgs. 626/94, non si ha adeguata gestione della documentazione e delle misure attuative per la sicurezza nel luogo di lavoro.
A seguito di variazioni nelle condizioni di rischio presenti in azienda, il documento di valutazione dei rischi risulta aggiornato solo nel 54% dei casi
Per quanto riguarda i requisiti di completezza e coerenza, che nel monitoraggio vengono utilizzati per misurare la qualità del documento di valutazione dei rischi, si richiamano i risultati evidenziati nella Regione Emilia Romagna, coordinatrice del progetto di monitoraggio: un riscontro generalmente positivo si è avuto per il requisito di “completezza”, soddisfatto nel 83,6% dei casi; responsi meno positivi sono giunti dai giudizi relativi alla coerenza, verificata solo nel 58,9% delle aziende esaminate, evidenziando in questo caso un’alta incidenza percentuale (68%) per le realtà produttive con oltre 200 lavoratori dipendenti.
Sempre per quanto riguarda il documento di valutazione dei rischi si evidenzia come il ricorso a dati di letteratura (bibliografia) sia quello indicato con minor frequenza (30,6%); questo dato è indicativo di una ridotta attenzione ai continui aggiornamenti, dovuti anche ai progressi tecnico-scientifici in materia di igiene e sicurezza del lavoro, in contrasto con la staticità delle leggi e delle norme: considerare anche il contributo fornito da queste fonti implicherebbe indubbiamente un ulteriore salto di qualità nell’individuazione dei rischi e degli interventi di prevenzione e protezione.
Altro dato rilevante, sempre con riferimento alla Regione Emilia Romagna, riguarda la prevalenza di riferimenti all’uso di DPI (73,7%) rispetto a quelli relativi ai dispositivi di protezione collettiva (61,2%). Questo tipo di impostazione è contrario ai criteri generali indicati all’art. 3 del D. Lgs. 626/94, che privilegia l’individuazione di misure di prevenzione e protezione collettive e confina il ricorso all’uso di DPI alla sola evenienza di impossibilità di attuazione delle prime.

Ritornando al panorama nazionale, interessante è il dato emerso dall’indagine per quanto riguarda il conseguimento del giudizio di eccellenza sul processo di valutazione del rischio, in quanto nessuna azienda italiana oggetto dell’indagine ha ottenuto una valutazione di eccellenza. I criteri che andavano simultaneamente soddisfatti per essere classificati “eccellenti” nel processo di valutazione dei rischi erano i seguenti:

  • enunciazione dei criteri ed esplicitazione degli strumenti e metodi usati, con uso di un ampio ventaglio di strumenti e metodi di analisi;
  • presa in considerazione di un ampio numero di elementi da valutare in ordine alle potenziali cause di rischio;
  • completezza e correttezza della valutazione;
  • rispetto delle procedure di consultazione (RLS, MC);
  • coinvolgimento di dirigenti e preposti (requisito non richiesto per le piccolissime aziende);
  • completezza del documento conclusivo (requisito non richiesto per le piccolissime aziende);
  • aggiornamento della valutazione al verificarsi di eventi che lo richiedessero.

Sulla base delle indicazioni tratte dagli studi precedentemente illustrati, i principali requisiti che devono essere soddisfatti dal documento di valutazione dei rischi sono i seguenti:

  • recepimento di linee guida autorevoli e di riferimenti normativi aggiornati;
  • coerenza con la realtà aziendale;
  • completezza (anche in ordine alle potenziali cause di rischio);
  • chiarezza nell’individuazione delle misure di sicurezza;
  • coinvolgimento dei dirigenti, preposti, MC, RLS e dei lavoratori;
  • facilità di aggiornamento.

Il documento di valutazione dei rischi deve inoltre essere facilmente integrabile in un sistema di gestione della sicurezza (SGS) o, meglio, deve costituire una sorgente di programmazione e pianificazione, primo atto per una corretta e sistematica gestione della sicurezza aziendale. Infatti, secondo la National Occupational Health and Safety Commission australiana, nella pubblicazione “OH&S Management Systems: A review of their effectiveness in Securing Healthy and Safe Workplaces” dell’aprile 2001, tra i principali ostacoli all’implementazione di un SGS efficace si evidenzia “l’incompletezza dell’identificazione dei pericoli e dell’analisi dei rischi, limitate da processi di verifica approssimativi”.
Per soddisfare i requisiti precedentemente richiamati si è scelto di sviluppare una metodologia di valutazione dei rischi fondata, oltre che sulla legislazione vigente, anche su riferimenti autorevoli e normative tecniche specifiche, tra i quali:

  • linee guida (si citano tra le molte le “LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO nella Piccola e Media Impresa” - Gruppo di Lavoro Tecnico dell’Osservatorio della Sicurezza per l’Artigianato, la Piccola e Media Impresa Industriale, Commerciale e Agricola);
  • normativa tecnica nazionale ed internazionale (fra le quali UNI EN 1050:1998, BS 8800:2004 e OHSAS 18001:1999).

Particolare attenzione è stata posta sulla recente norma BS 8800:2004, la quale fornisce interessanti spunti, oltre che per implementare un SGS, anche per effettuare la valutazione dei rischi o, più correttamente, il processo di valutazione dei rischi (risk assessment): una distinzione fondamentale, sottolineata da tale norma, riguarda i concetti di stima e di valutazione.
E’ ben noto che il processo di valutazione dei rischi consiste in una serie di tappe logiche, per esaminare in modo sistematico i pericoli per la salute e la sicurezza, al fine di esprimere un giudizio sui rischi cui è soggetto il lavoratore: non sempre però è evidente che nel processo di risk assessment, “analisi” e “valutazione” devono costituire due fasi ben distinte. Infatti, l’analisi (che include l’identificazione e la stima dei rischi) è necessaria a fornire informazioni di tipo quantitativo, utilizzate nella successiva fase di valutazione.
Altra considerazione di notevole portata è che la stima dei rischi deve correttamente enfatizzare i rischi comportanti danni elevati: in sostanza non si può ritenere efficace una stima basata sulle tipiche matrici di rischio simmetriche, per le quali si ottengono risultati del tutto simili confrontando rischi aventi bassa probabilità ed alta magnitudo con rischi comportanti bassa magnitudo ed alta probabilità. E’ preferibile pertanto prevedere l’utilizzo di matrici di stima di tipo asimmetrico (tabella 1).

 

 

DANNO

 

 

Danno Lieve

Danno Moderato

Danno Grave

PROBABILITA’

Molto Improbabile

Rischio Molto Basso
(Very Low Risk)

Rischio Molto Basso
(Very Low Risk)

Rischio Alto
(High Risk)

Improbabile

Rischio Molto Basso
(Very Low Risk)

Rischio Medio
(Medium Risk)

Rischio Molto Alto
(Very High Risk)

Probabile

Rischio Basso
(Low Risk)

Rischio Alto
(High Risk)

Rischio Molto Alto
(Very High Risk)

Molto Probabile

Rischio Basso
(Low Risk)

Rischio Molto Alto
(Very High Risk)

Rischio Molto Alto
(Very High Risk)

Tabella 1 – Matrice per il calcolo della stima del rischio (riferimento BS 8800:2004).

La successiva fase di valutazione dei rischi deve consentire di ottenere un giudizio in merito al rischio analizzato: tale giudizio sarà discriminante per determinare le misure di sicurezza che eventualmente dovranno essere implementate e, pur considerando il valore di rischio stimato nella fase di analisi, potrà basarsi anche su considerazioni inerenti ai costi-benefici delle possibili misure attuabili (in effetti, dal punto di vista teorico, un’ulteriore riduzione del rischio è sempre possibile).
Ciò non significa che la via del continuo miglioramento non debba essere perseguita, ma che è ragionevole ritenere “accettabile” un rischio non comportante danni elevati, per il quale un’ulteriore riduzione dello stesso richiede sproporzionati investimenti in termini di risorse (umane, economiche, organizzative) o, ancora, che è possibile giudicare “tollerabile” un rischio stimato elevato, per il quale si mettono in atto misure di sicurezza di particolare rilievo: si pensi, ad esempio, alle operazioni di manutenzione che richiedono la rimozione di sistemi di sicurezza dalle macchine o all’esecuzione di lavori elettrici in tensione.
Gli esempi appena riportati consentono di evidenziare l’efficacia di valutare il rischio per mezzo di tre possibili giudizi, come suggerito dalla recente BS 8800:2004, costituendo questo un metodo semplice per determinare gli interventi da attuare. Pertanto, la valutazione di ogni rischio si esprimerà per mezzo di uno dei seguenti giudizi:

  • RISCHIO INACCETTABILE: rischio inaccettabile a prescindere dai vantaggi ottenibili che, di fatto, vieta di effettuare il lavoro.
  • RISCHIO TOLLERABILE: rischio che può essere accettato a condizione di applicare misure per la riduzione del rischio, al fine di ridurlo al livello minimo ragionevolmente ottenibile.
  • RISCHIO ACCETTABILE: rischio insignificante, o per le caratteristiche proprie, o in seguito all’applicazione delle misure di sicurezza previste.

Nella tabella 2 si riporta la correlazione esistente tra stima del rischio e valutazione del rischio.

Categoria di rischio

Valutazione di tollerabilità

Evaluation of tolerability

Molto Basso (Very Low)

Accettabile

Acceptable

Basso (Low)

Rischi che dovrebbero essere ridotti fino a risultare tollerabili o accettabili

Risks that should be reduced so that they are tolerable or acceptable

Medio (Medium)

Alto (High)

Molto Alto (Very High)

Non accettabile

Unacceptable

Tabella 2 – Indicazione dell’accettabilità, tollerabilità, non accettabilità dei livelli di rischio (riferimento BS 8800:2004, traduzione a cura degli scriventi).

Per quanto riguarda le metodiche di analisi dei rischi, esse possono essere sviluppate secondo le seguenti fasi:

  • determinazione dei confini della realtà da analizzare, per scomporla in luoghi di lavoro aventi rischi omogenei;
  • identificazione dei pericoli, delle situazioni pericolose e/o degli eventi dannosi nei luoghi di lavoro;
  • identificazione dei rischi per mansione;
  • identificazione dei rischi specifici delle macchine;
  • stima dei rischi.

Per effettuare una prima identificazione di tutti (o quanto meno dei principali) pericoli, situazioni pericolose o eventi dannosi (per queste definizioni si veda la norma UNI EN 1050:1998), oltre alla consueta verifica del registro infortuni possono essere utilizzate check list e dati o studi reperibili in letteratura: in tal senso devono costituire validi riferimenti le linee guida e le altre pubblicazioni sviluppate da ISPESL, ASL, Regioni e Province, rintracciabili anche nel web (si veda la banca dati presente nel sito www.vegaengineering.com). A questa prima analisi (spesso l’unica utilizzata nei processi di identificazione dei rischi) dovrà però seguire una seconda fase di approfondimento nella quale, per mezzo di interviste con le persone appartenenti all’organizzazione, verranno studiate le interazioni tra i vari componenti dell’organizzazione stessa: a tal fine risultano efficaci le metodologie di analisi dei processi di lavoro su base ergonomica. Tra le varie si cita la metodologia SHEL, che prevede di effettuare un’analisi tassonomica del processo lavorativo, scomposto nelle seguenti parti costitutive:

  • software (istruzioni e procedure di lavoro);
  • hardware (attrezzature di lavoro);
  • environment (luogo di lavoro);
  • liveware (uomo).

Secondo la metodologia SHEL il lavoratore (liveware) operativo (di front-line) è posto al centro di un sistema costituito da tutte le altre componenti, come evidenziato in figura 1. Le interazioni esistenti costituiscono motivo di studio, rappresentando spesso la principale causa di infortunio (per un approfondimento sulla metodologia SHEL si rimanda alla letteratura reperibile anche in internet).


Figura 1 – Modello SHEL

Per quanto riguarda la stima e la successiva valutazione dei rischi, esse dovranno essere effettuate considerando applicate tutte le misure di sicurezza già in atto (come esempio di scheda di valutazione e identificazione delle misure di prevenzione e protezione si veda la tabella 3).

Pericolo, situazione pericolosa evento dannoso

Danno

Misure di prevenzione e protezione

Misure di controllo

Stima del rischio residuo

Valutazione del rischio

P

D

R

Ambienti confinati

Lesioni e traumi dovuti a urti

Lesioni e/o traumi conseguenti a svenimento e/o mancanza di soccorso

Informazione e formazione del personale

Vietato l’accesso alle persone non autorizzate

Simulazione annuale d’emergenza ed eventuale aggiornamento o implementazione procedura di primo soccorso

Procedura PG03 “Flussi comunicativi, formativi e relazionali”

Procedura PT02 “Esecuzione di lavori in ambienti confinati”

Permesso di lavoro

I

DM

RM

Accettabile

Legenda

P: Probabilità (MI: Molto Improbabile – I: Improbabile – P: Probabile – MP: Molto Probabile)

D: Danno (DL: Danno Lieve – DM: Danno Moderato – DG: Danno Grave)

R: Rischio funzione di Probabilità e Danno [R=f(P;D)] (RMB: Rischio Molto Basso – RB: Rischio Basso – RM: Rischio Medio – RA: Rischio Alto – RMA: Rischio Molto Alto)

Tabella 3 – Esempio di scheda di individuazione delle misure di sicurezza e di valutazione dei rischi per la situazione pericolosa “ambienti confinati”

In merito alle misure di sicurezza, in accordo con quanto evidenziato nella BS 8800:2004, è utile scorporare dalle misure di tipo preventivo le cosiddette “misure di controllo”, necessarie a garantire il corretto svolgimento del lavoro: tali misure assumeranno normalmente la forma di procedure formalizzate, definite nella OHSAS 18001:1999 come “operational control” o, nella BS 8800:2004, “risk control system”.

Le norme tecniche richiamate evidenziano la necessità di prevedere adeguati sistemi di controllo sulle misure di sicurezza predisposte, qualora le stesse siano di estrema criticità, ossia in tutte le occasioni in cui la mancata applicazione di una misura di sicurezza determini un grave innalzamento della stima del rischio: la valutazione dei rischi dovrà consentire di evidenziare queste situazioni “critiche”. A tale fine, la scala di valutazione su tre giudizi proposta, permette di identificare per ogni rischio valutato, la probabile necessità di adottare misure di controllo. Individuate le misure di prevenzione e protezione (comprese quelle di controllo) vi è la necessità di provvedere ad una programmazione delle azioni di miglioramento (punto c del comma 2 dell’art. 4 del D. Lgs. 626/94).
Quest’ultima includerà, in modo separato per una migliore facilità di gestione, la programmazione delle attività di informazione e formazione, rivestendo queste un ruolo determinante, anche culturale, nella prevenzione degli infortuni. Per verificare l’efficacia delle misure di sicurezza previste si provvederà ad una programmazione di audit interni, che potranno essere svolti dal Servizio di Prevenzione e Protezione. Nella programmazione devono sempre essere definiti i tempi di attuazione.

La BS 8800:2004 evidenzia la necessità di prevedere adeguati sistemi di controllo sulle misure di sicurezza predisposte, qualora le stesse siano di estrema criticità, ossia in tutte le occasioni in cui la mancata applicazione di una misura di sicurezza determina un grave innalzamento della stima del rischio

Per l’analisi e la valutazione di alcuni rischi sussistono disposizioni legislative o normative specifiche: si possono citare il rischio rumore (D. Lgs. 277/91), il rischio da vibrazioni meccaniche (D. Lgs. 187/05), il rischio biologico (Titolo VII D. Lgs. 626/94), il rischio chimico (Titolo VII-bis D. Lgs. 626/94), il rischio cancerogeno (Titolo VIII D. Lgs. 626/94), il rischio di esplosione (Titolo VIII-bis D. Lgs. 626/94), il rischio da movimentazione manuale dei carichi (Titolo V D. Lgs. 626/94), il rischio di incendio (D.M. 10/03/1998). In questi casi l’analisi e la stima dei rischi sarà svolta in modo specifico, sulla base dei criteri previsti dal legislatore e di eventuali enti normatori (si pensi alla stima del rischio da rumore effettuata per mezzo di misure fonometriche per ottenere un valore di esposizione personale), effettuando poi la valutazione in modo coerente con i criteri precedentemente illustrati: ad esempio, ottenuto il valore di esposizione personale al rumore in dB(A), si procederà a valutare il rischio, definendolo accettabile, tollerabile o inaccettabile, esattamente come qualsiasi altro rischio.
Altro aspetto che deve essere oggetto di approfondimento ed esplicitamente evidenziato nel documento è la valutazione dei rischi cui sono soggetti i cosiddetti “lavoratori particolari”: con tale termine si definiscono tutte quelle categorie di lavoratori che dispongono di specifiche prescrizioni legali a tutela della loro salute e sicurezza. Tra questi si annoverano i lavoratori notturni, i lavoratori minori, le lavoratrici madri, nonché tutti i lavoratori con contratto atipico: per tali lavoratori la valutazione dei rischi dovrà essere effettuata considerando le particolarità che li sfavoriscono rispetto agli altri lavoratori (condizioni fisiche temporaneamente critiche, inserimento temporaneo nell’organizzazione, ecc.) e quindi prevedendo specifiche misure di sicurezza messe in atto nei loro confronti.
La metodologia proposta e sinteticamente descritta consente di rispondere ai requisiti di “eccellenza” precedentemente elencati ed evidenzia inoltre i seguenti punti di forza:

  • è basata, oltre che sui noti riferimenti legislativi, anche su normative tecniche riconosciute ed autorevoli (norme UNI EN e BS);
  • prevede l’utilizzo, durante la fase di analisi dei rischi, dei dati noti da studi e linee guida specifiche, reperibili in letteratura;
  • effettua un’analisi dei pericoli, delle situazioni pericolose e degli eventi dannosi anche per mezzo di metodiche ergonomiche (metodologia SHEL), con forte interazione, coinvolgimento e consultazione dei lavoratori;
  • separa le fasi di stima e di valutazione, consentendo di esprimere un giudizio di valutazione non solo basato sul valore di stima, ma anche su considerazioni inerenti alla possibilità di ridurre il rischio;
  • effettua una stima nella quale sono enfatizzati i rischi comportanti possibili danni elevati, essendo questi più critici e dovendo essere oggetto di particolari attenzioni nella scelta delle misure di sicurezza da applicare;
  • emette giudizi di valutazione che permettono di distinguere immediatamente le situazioni accettabili (non critiche) da quelle tollerabili (critiche) o inaccettabili (vietate);
  • consente di disporre sinteticamente di informazioni per effettuare scelte in merito alla programmazione delle misure tese ad un miglioramento dei livelli di sicurezza o al controllo del rischio;
  • consente di estrapolare con facilità ed immediatezza le informazioni sui rischi da fornire ai lavoratori accorpati per mansioni;
  • è rispondente ai criteri caratteristici dei sistemi di gestione della sicurezza certificabili, evidenziando i piani di controllo e costituendo un'efficace sorgente di programmazione e pianificazione, primo atto per una corretta e sistematica gestione della sicurezza aziendale.
Nel mese di maggio 2006 Vega Engineering ha organizzato un convegno sulla valutazione dei rischi in collaborazione con Ambiente & Sicurezza.
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