Il nuovo Decreto Legislativo 19 novembre 2007 n. 257, modificante il D. Lgs. 626/94 e ora recepito (in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) nell’Unico Testo normativo in materia di salute e sicurezza delle Lavoratrici e Lavoratori, approvato dal Presidente della Repubblica in data 10/04/08, impone l’obbligo ai datori di lavoro di valutare il rischio di esposizione dei propri lavoratori ai campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz.
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
In particolare, il datore di lavoro deve, nell'ambito della valutazione dei rischi, verificare la potenziale presenza di campi elettromagnetici e, quando necessario, misurare o calcolare i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori.
La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati in conformità alle norme europee standardizzate del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) o, finché le citate norme non avranno contemplato tutte le pertinenti situazioni per quanto riguarda la valutazione, misurazione e calcolo dell'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, la valutazione potrà essere effettuata adottando le specifiche linee guida individuate od emanate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, o, in alternativa, quelle del Comitato Elettrotecnico italiano (CEI), tenendo conto, se necessario, dei livelli di emissione indicati dai fabbricanti delle attrezzature.
VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA CAMPI ELETTROMAGNETICI
La valutazione del rischio dovrà considerare con particolare attenzione i seguenti elementi:
a) il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo dell'esposizione;
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione indicati nella legislazione;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
d) qualsiasi effetto indiretto quale:
1) interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri
dispositivi impiantati);
2) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici con induzione magnetica
superiore a 3 mT;
3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);
4) incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali infiammabili provocata da scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche;
e) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi
elettromagnetici;
f) la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione ai campi
elettromagnetici;
g) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le
informazioni reperibili in pubblicazioni scientifiche;
h) sorgenti multiple di esposizione;
i) esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.
SANZIONI
Il Datore di Lavoro che non ottempera alla valutazione dei rischi da campi elettromagnetici è punito con l’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da euro 4.000 a euro 12.000
AZIENDE INTERESSATE
Le principali sorgenti di campi elettromagnetici sono di seguito riportate: tutte le aziende in cui sono presenti potenziali sorgenti di campi elettromagnetici sono interessate all’applicazione della normativa sulla protezione da campi elettromagnetici.