
DALLA BS OHSAS 18001 AL D. LGS. 231/01: I SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
Come è noto la norma BS OHSAS 18001 costituisce uno standard internazionale per l'implementazione di Sistemi di Gestione della Sicurezza certificabili.
Negli ultimi anni, la Legge 123/07 prima, quindi il D. Lgs. 81/08, modificato dal D. Lgs. 106/09, hanno introdotto importanti modifiche alla normativa antinfortunistica che hanno ampliato l'interesse sui sistemi di gestione della sicurezza: infatti una delle novità apportate dalla legge 123/07 è l’introduzione del reato di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 589 e 590 c.p.), tra quelli per cui è applicabile il D. Lgs. 231/01, ossia la norma che disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica: in sostanza l’azienda viene ritenuta co-responsabile del reato che comunque dal punto di vista penale è ancora attribuito ad una o più persone fisiche.
I MODELLI ESIMENTI PER LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE: IL D.LGS. 231/01 E L'ART. 30 DEL D.LGS. 81/08
Il D. Lgs. 81/08 richiama la possibilità di istituire un modello di organizzazione e di gestione, previsto dal D. Lgs. 231/01 ed idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa dell’Ente, dando indicazioni nell’art. 30 in merito alle caratteristiche dello stesso. In particolare, tale modello organizzativo deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.
Sempre l’art. 30 del D. Lgs. 81/08 precisa che i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 (quest’ultima costituente unico riferimento normativo sui sistemi di gestione della sicurezza certificabili da un ente accreditato) si presumono conformi ai requisiti sopra citati per le parti corrispondenti: tali norme infatti non sono completamente sovrapponibili al modello richiesto dal D. Lgs. 231/01.
IL D.LGS. 106/09 CORRETTIVO DEL TESTO UNICO E LE MODIFICHE AI REQUISITI DELLA DELEGA DI FUNZIONI
Il D. Lgs. 106/09, correttivo del D. Lgs. 81/08, ha apportato tra le altre alcune modifiche all’art. 16, precisando al comma 3 che, l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo esimiente per le sanzioni previsti dal D. Lgs. 231/01.
In sostanza il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa dell’Ente come previsto dal D. Lgs. 231/01, consente al Datore di Lavoro di dimostrare anche lo svolgimento della vigilanza verso i delegati, necessaria per garantire l’effettiva delega di funzione.
Per ulteriori approfondimenti sui sistemi di gestione della sicurezza e sui modelli organizzativi di cui al D.Lgs. 231/01 e all'art. 30 del D.Lgs. 81/08 si rimanda agli articoli pubblicati sulle nostre newsletter informative.
I MODELLI ORGANIZZATIVI AZIENDALI PER LA SICUREZZA
L’odierna articolazione della normativa antinfortunistica ed in particolare l’estensione dell’applicazione del D. Lgs. 231/01, che prevede la possibile applicazione di sanzioni amministrative di notevole gravità all’azienda nei casi di infortunio causati dalla violazione delle norme di sicurezza, richiede un’attenta valutazione da parte della Direzione aziendale in merito all’opportunità di implementare un sistema di gestione della sicurezza idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa dell’azienda.
Tale sistema di gestione della sicurezza potrà essere sviluppato sulla base della norma tecnica BS OHSAS 18001 o delle Linee Guida UNI-INAIL e quindi integrato sulla base dei requisiti indicati nell’art. 30 del D. Lgs. 81/08 e dell’art. 6 del D. Lgs. 231/01.
L’organizzazione interna imposta da tali sistemi di gestione, purché efficacemente applicati, garantisce che tutti i lavoratori dei vari livelli aziendali siano coinvolti nell’applicazione delle misure di sicurezza, distribuendo correttamente le relative responsabilità, eventualmente trasferite per mezzo di delega di funzione, consentendo al Datore di Lavoro delegante una sistematica attività di vigilanza, ora peraltro esplicitamente richiesta dall’art. 16 del D. Lgs. 81/08 modificato dal recente correttivo.
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