Nuova Legge 46/90
Il D.M n. 37 del 22 gennaio 2008, che riordina la normativa sulla sicurezza degli impianti negli edifici, è entrato in vigore il 27/03/08.
Le novità di rilievo introdotte dal Decreto 37/2008
Da rilevare, in primo luogo, l’estensione del campo di applicazione della disciplina a tutte le categorie di edifici privati e pubblici, qualunque ne sia la destinazione d’uso, superando la precedente distinzione in base alla quale la legge n. 46/1990 era applicabile agli “edifici adibiti ad uso civile”; solo l’attività relativa agli impianti elettrici era soggetta in ogni caso alla legge n. 46/1990 per tutti gli edifici pubblici o privati con qualsiasi destinazione d’uso.
Per quanto riguarda la classificazione degli impianti, vengono apportate alcune integrazioni delle denominazioni previste dalla precedente classificazione; ad esempio gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche vengono accorpati con gli impianti elettrici e vengono inseriti gli impianti di condizionamento e di refrigerazione.
I requisiti di qualificazione professionale vengono innalzati e resi maggiormente selettivi. Risultano, quindi, aumentati i periodi di inserimenti in imprese abilitate del settore (art. 4).
E’ stato rafforzato il rapporto esclusivo di “immedesimazione” del responsabile tecnico, prevedendo che tale funzione possa essere svolta per una sola impresa e che tale qualifica sia incompatibile con ogni altra attività continuativa (art. 3, commi 1 e 2).
Va evidenziato che il D.M. 37/2008 prevede che, nel caso in cui l’imprenditore individuale o il legale rappresentante nominino il responsabile tecnico, venga predisposto un apposito atto formale di nomina.
E’ stato introdotto in via generale il principio della redazione del progetto, per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento di tutti gli impianti, esclusi gli ascensori e montacarichi, in quanto regolamentati da apposita normativa (art. 5, comma 1).
Ne vengono previsti due tipi: uno semplificato, che può essere redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice a sua firma e responsabilità; e uno più complesso, sottoscritto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche e previsto per impianti di un certo rilievo.
I progetti vanno depositati presso lo sportello unico per l’edilizia del Comune.
Al decreto sono allegati due nuovi modelli di dichiarazione di conformità degli impianti, rilasciati dall’installatore: uno per l’impresa installatrice e uno per gli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici.
A proposito della dichiarazione di conformità, almeno due sono le novità di assoluto rilievo.
La prima, è quella prevista all’articolo 7, comma 6: per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto (27 marzo 2008), nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista non sia stata prodotta o non sia più reperibile, quest’ultima potrà essere sostituita da una “dichiarazione di rispondenza” resa dal responsabile tecnico, sotto la propria responsabilità, o, negli impianti che superano i limiti dimensionali previsti per la progettazione (comma 2 dell’art. 5), da un professionista iscritto all'albo professionale. In entrambi i casi è necessaria un’esperienza minima di 5 anni (nel ruolo di responsabile tecnico o nell’esercizio professionale nel settore di competenza).
La seconda novità è quella prevista all’articolo 8, commi 3, 4 e 5: il committente, entro 30 giorni dall’allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica e acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d’uso, dovrà consegnare al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell’impianto o copia della dichiarazione di rispondenza sostitutiva.
Copia della stessa dichiarazione dovrà essere consegnata anche nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull’impianto o se si raggiungono i livelli di potenza impegnata di cui all’art. 5, comma 2, o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kW.
Decorso il termine di 30 giorni, senza che venga prodotta la dichiarazione di conformità, il fornitore o il distributore, previo congruo avviso, sospende la fornitura.
E’ stato soppresso l’obbligo di inviare copia della dichiarazione di conformità alla Camera di Commercio, ma permane l’obbligo di depositarla presso lo sportello unico dell’edilizia del Comune.
Sarà compito dello sportello unico inoltrare copia della dichiarazione alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione ha sede l’impresa esecutrice dell’impianto per gli opportuni riscontri con le risultanze del Registro delle imprese o dell’Albo delle imprese artigiane e per l’irrogazione delle sanzioni nel caso di eventuali violazioni accertate.
Ricordiamo infine che da oggi sono abrogati il regolamento di cui al Dpr 447/1991, gli articoli da 107 a 121 del Testo Unico dell’Edilizia (mai entrati in vigore), e la legge 46/1990, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni si raddoppiano per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento.
Al fine di chiarire i dubbi applicativi, il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato specifici documenti, di seguito riportati.
MODULISTICA
Modelli di dichiarazione di confomità per imprese installatrici
Modelli di dichiarazione di confomità per imprese non installatrici
Facsimile della lettera per la nomina del Responsabile Tecnico
Esempio di istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto elettrico di un’abitazione
Esempio di istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto elettrico di un edificio adibito a luogo di lavoro
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO :
Decreto Ministeriale n. 37 del 22 Gennaio 2008
Ministero dello Sviluppo Economico: chiarimenti interpretativi sui quesiti formulati da Confedilizia
Ministero dello Sviluppo Economico: da norme sicurezza nessun rischio di distacco luce acqua gas
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