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NUOVO CODICE APPALTI: COSA CAMBIA PER LA SICUREZZA?

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Il nuovo “Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione“, Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, contiene alcune semplificazioni e snellimento delle norme in materia di appalti pubblici. È inoltre una disciplina autoapplicativa che non prevede appunto un regolamento di esecuzione e di attuazione, ma l’emanazione di linee guida di carattere generale, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, che avranno lo scopo di contribuire ad assicurare la trasparenza, l’omogeneità e la speditezza delle procedure e fornire criteri unitari.
Ma quali sono le principali novità in materia di sicurezza e salute?

ELIMINAZIONE DEL PIANO SOSTITUTIVO PER LA SICUREZZA
Principale novità (e semplificazione): il Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) non è più previsto nel Nuovo Codice Appalti. Ricordiamo che precedentemente il D. Lgs. 163/06 prevedeva che l’aggiudicatario predisponesse “un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest’ultimo non sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494“. In sostanza tale documento doveva essere predisposto quando l’appalto veniva svolto da un singolo appaltatore. Il Piano di Sicurezza Sostitutivo, come previsto dall’Allegato XV del D. Lgs. 81/08, era composto dai seguenti minimi contenuti: “. Il PSS, redatto a cura dell’appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC […], con esclusione della stima dei costi della sicurezza“.

DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE
Nulla cambia invece in merito ai compiti del Direttore Tecnico di Cantiere, figura apicale prevista nel codice degli appalti, non presente esplicitamente nel D. Lgs. 81/08 (richiamata però nell’Allegato XV del D. Lgs. 81/08), ma fondamentale dal punto di vista della sicurezza del cantiere. Il Direttore Tecnico di Cantiere infatti, come già previsto nel D. Lgs. 163/06, rimane, come indicato all’art. 105 comma 17: “[…] responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori“.

Segnaliamo inoltre che Vega Formazione, Ente di Formazione Accreditato dalla Regione Veneto, organizza il CORSO SICUREZZA IN CANTIERE: IL DIRETTORE TECNICO E IL CAPO CANTIERE (VALIDO ANCHE AI FINI DELL’AGGIORNAMENTO PER DIRIGENTI, PREPOSTI, RSPP, ASPP E COORDINATORI) della durata di 8 ore.

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