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INTERPELLO: FORMAZIONE INTEGRATIVA PER ATTIVITÀ SPECIFICHE DEL LAVORATORE

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L’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) ha inoltrato istanza di interpello per avere chiarimenti sulla formazione prevista dall’art. 37 del D. Lgs. 81/08, in particolare sulla necessità o meno di integrare la formazione di un lavoratore che ha già ricevuto quella minima prevista (cosi come definita dall’Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011) in merito alla mansione svolta qualora venga adibito allo svolgimento di un’attività specifica tra quelle previste dalla mansione stessa.

La Commissione per gli Interpelli ricorda che l’adeguatezza della formazione per ciascun lavoratore è correlata alla valutazione dei rischi fatta dal datore di lavoro, che deve essere aggiornata in caso di modificazioni ed evoluzioni dell’attività svolta e dei possibili rischi che ne derivano.

Pertanto i contenuti e la durata della formazione specifica indicati nell’Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 costituiscono un percorso minimo che il datore di lavoro dovrà valutare se sufficiente o da integrare in base a quanto emerso dalla valutazione dei rischi e dalle nuove normative. Pertanto a fronte di una formazione minima già erogata, questa viene riconosciuta valida nel caso in cui siano stati adeguatamente trattati i rischi specifici relativi alla mansione, mentre se i rischi a cui è esposto il lavoratore sono diversi da quelli trattati sarà necessaria una formazione integrativa ad hoc, sulla base dei risultati della valutazione dei rischi aggiornata.

In allegato è possibile scaricare il testo dell’interpello n.4/2015, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il 24 giugno 2015:

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