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FORMAZIONE SULLA SICUREZZA IN E-LEARNING: L’INTERPELLO DI ASSOBIOMEDICA

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Nell’Interpello n. 4/2016 la Commissione Interpelli risponde al quesito posto da Assobiomedica in merito alla possibilità di erogare la formazione specifica dei lavoratori in modalità e-learning o comunque tramite strumenti tecnologici che consentano l’interazione, seppure a distanza, tra docenti e discenti.
A tal proposito, la Commissione Interpelli premette che l’Accordo Stato-Regioni n. 221/CSR del 21 dicembre 2011 disciplina, ai sensi dell’Art. 37, comma 2, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell’aggiornamento dei lavoratori e delle lavoratrici, dei preposti e dei dirigenti.
A sua volta, il comma 1 dell’ Art. 37 stabilisce che il datore di lavoro assicuri a ciascun lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione.
Per quanto riguarda la modalità di erogazione della formazione specifica per i lavoratori oggetto dell’interpello, si evidenzia come il punto 3 del sopracitato Accordo Stato Regioni del 21/12/11 preveda l’utilizzo delle modalità di apprendimento e-learning per la formazione generale dei lavoratori ma non per quella specifica, salvo nei casi di “progetti formativi sperimentali, eventualmente individuati da Regioni e Province autonome nei loro atti di recepimento del presente accordo, che prevedano l’utilizzo delle modalità di apprendimento e-learning anche per la formazione specifica dei lavoratori e dei preposti”.

Alleghiamo di seguito il testo dell’Interpello n.4/2016:

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