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CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE: NOVITA’ SULLA SICUREZZA

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L’art. 55, comma 1 lett. e), del Decreto Legislativo 81/2015 ha previsto l’abrogazione dell’art. 3 comma 5 del Decreto Legislativo 81/08 che recitava:
“Nell’ipotesi di prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell’articolo 23 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto sono a carico dell’utilizzatore.”

Inoltre il Decreto Legislativo 81/2015 introduce all’art. 35 comma 4, in materia di sicurezza sul lavoro, quanto segue:
“Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore. L’utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui e’ tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.”

Pertanto con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 81/2015 viene precisato che tutti gli obblighi di formazione, informazione ed addestramento per i lavoratori assunti con contratto di somministrazione sono a carico del somministratore del contratto. L’utilizzatore ha tali obblighi solo quando lo prevede il contratto di somministrazione.

L’utilizzatore in ogni caso mantiene gli obblighi di prevenzione e protezione previsti per i suoi dipendenti anche per i lavoratori impiegati con contratto di somministrazione.

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