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CASSAZIONE PENALE: RICORSO PER COMPORTAMENTO ABNORME DELLA VITTIMA

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La sentenza n. 29764 del 4 marzo 2015 della Quarta sezione della Cassazione Penale risponde al ricorso di un datore di lavoro al quale era stata contestata la violazione dell’art. 28, comma 2 lett. b) e dell’art. 96, comma 1 lett. g), del D. Lgs. 81/08 in merito alla mancata segnalazione all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi e del Piano Operativo di Sicurezza delle misure di prevenzione e di protezione da adottare e delle modalità con cui dovevano essere eseguite le operazioni di “Ripristino Aperture di Aerazione” per garantire la sicurezza dei lavoratori.

In particolare la sentenza si riferisce ad un intervento di lattoneria per il ripristino di una grata di protezione della presa di aerazione del piano interrato durante il quale il lavoratore precipitava nel vuoto da un’altezza di circa m 3,40, finendo sul pavimento del piano interrato dei garage e procurandosi diverse lesioni.

La Corte rigetta il ricorso richiamando “il principio consolidato nella giurisprudenza, che il sistema prevenzionistico mira a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza ed imperizia, per cui il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento imprudente del lavoratore sia stato posto in essere da quest’ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli ,e pertanto al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro , o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro”.
Pertanto, diversamente da quanto richiesto dall’imputato, il comportamento del lavoratore non è da considerarsi “abnorme” in quanto il compito di eliminare il pericolo costituito dalla grata che non rientrava nella sua sede era tra quelli previsti dall’intervento.

Di seguito alleghiamo la Sentenza della Cassazione Penale completa:

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