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ACCORDI STATO REGIONI SULLA FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA: QUALI NOVITA’ PER LE AZIENDE?

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ACCORDI STATO REGIONI SULLA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA DEI LAVORATORI
Sono stati pubblicati nella G.U. del 11/01/2012 gli accordi sanciti, nella seduta del 21/12/2011, dalla Conferenza Stato Regioni sulla formazione in materia di sicurezza:
– accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, ai sensi dell’ art. 34, commi 2 e 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
– accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori.

I due accordi sulla formazione sulla sicurezza erano previsti rispettivamente nell’art. 34, comma 2 e art. 37, comma 2, del D. Lgs. 81/08.
Ecco i principali contenuti, presentati e discussi durante il convegno “Accordo Stato Regioni sulla formazione in materia di sicurezza: luci e ombre” organizzato da Vega Formazione in data 27/01/2012 al Russott Hotel di Mestre. Se non hai partecipato al seminario, puoi seguirlo on line.

FORMAZIONE PER DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO I COMPITI DI RSPP
“Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, ai sensi dell’ art. 34, commi 2 e 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”: l’accordo disciplina, ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 81/08, i contenuti e le modalità di svolgimento dei percorsi formativi e degli aggiornamenti per i datori di lavoro che svolgono direttamente il compito di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
I corsi si articolano su diversi percorsi formativi, di durata variabile (da 16 a 48 ore) in relazione alla natura dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e delle attività lavorative.
La formazione può essere svolta anche su piattaforme di “e-learning”, purché queste rispettino specifici requisiti indicati nell’allegato dell’accordo.

I percorsi formativi saranno costituiti sempre da 4 moduli, aventi rispettivamente contenuti di carattere: normativo, gestionale, tecnico, relazionale.

Per quanto riguarda i requisiti dei docenti, pur in attesa dell’elaborazione da parte della Commissione Consultiva Permanente per la salute sul lavoro dei criteri del “formatore per la salute e sicurezza”, i corsi dovranno sempre essere tenuti da docenti in grado di dimostrare di possedere, con riferimento alle tematiche specifiche trattate, un’esperienza almeno triennale di docenza in materia di tutela della salute e sicurezza.

Al termine del percorso formativo per datori di lavoro RSPP, dovrà essere somministrata una verifica, effettuata per mezzo di colloquio o di test (le modalità sono alternative fra loro).

L’organizzazione dei corsi di formazione dovrà rispettare, tra le altre, i seguenti requisiti:
– numero massimo di partecipanti pari a 35;
– assenze ammesse pari al 10% del monte ore complessivo.

L’aggiornamento periodico quinquennale, che dovranno seguire i datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP, avranno durata rispettivamente di:
6 ore per il rischio “basso”
10 ore per il rischo “medio”
14 ore per il rischio “alto”
Per i datori di lavoro già formati secondo le indicazioni del D.M. 16/01/1997, l’obbligo di aggiornamento quinquennale si calcola a partire dalla data di pubblicazione dell’accordo nella Gazzetta Ufficiale.
Precisazione importante: la formazione prevista dall’art. 32 del D. Lgs. 81/08, svolta secondo l’accordo sancito il 26/01/2006 in sede di Conferenza permanente per i rapproti tra Stato, Regioni e Provincie Autonome, pubblicato in G.U. n. 37 del 14/02/06, è alternativa a quella prevista nel presente accordo.

ACCORDO SULLA FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA PER LAVORATORI, DIRIGENTI E PROPOSTI
“Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori”: l’accordo disciplina ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/08, la durata, i contenuti minimi, le modalità della formazione e dell’aggiornamento dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all’art. 21 del D. Lgs. 81/08 (che diviene obbligatoria qualora questi stessi soggetti svolgano attività lavorative in “ambienti confinati”).
Le caratteristiche della formazione sulla sicurezza per dirigenti e preposti indicata nell’accordo è da considerarsi “facoltativa”, ma rappresenta “lo stato dell’arte” e, quindi, i percorsi formativi conformi a tali requisiti garantiscono la certezza dell’adempimento dell’obbligo previsto all’art. 37 comma 7.

Anche per la formazione sulla sicurezza per lavoratori, dirigenti e preposti, i docenti dovranno dimostrare un’esperienza di almeno 3 anni.

L’organizzazione della formazione sulla sicurezza dovrà rispettare alcuni requisiti, tra i quali:
– la presenza di un soggetto organizzatore del corso, che può essere anche il datore di lavoro;
– la presenza di un responsabile del progetto formativo, che può essere il docente stesso;
– la tenuta di un registro dei presenti;
– l’obbligo di frequenza pari al 90% delle ore previste;
– la definizione dei contenuti tenendo presente: le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua, nonché contrattuale. In particolare, nei confronti degli stranieri i corsi dovranno essere svolti previa comprensione e conoscenza della lingua.

PERCORSO FORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA PER I LAVORATORI
I lavoratori saranno soggetti ad un percorso formativo, di fatto conforme ai contenuti previsti nell’art. 37, costituito da due moduli:
1 – Modulo di “formazione generale”, di durata non inferiore a 4 ore, il quale tratterà contenuti relativi a: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni, organi di vigilanza, controllo e assistenza;
2 – Modulo di “formazione specifica”, sui rischi presenti in azienda, sulle procedure di lavoro, anche in situazioni di emergenza, di durata variabile da 4 a 12 ore in relazione ai rischi riferiti alla mansioni e alle caratteristiche del settore di appartenenza dell’azienda (in modo analogo a quanto previsto per i datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP).
Tale formazione è da considerarsi “di base”: a questa dovrà aggiungersi la formazione “specifica” per i rischi normati dai Titoli successivi al Titolo I del D. Lgs. 81/08 (tra cui anche la formazione per l’uso di attrezzature particolari, quali ad esempio il carrello elevatore, gli apparecchi di sollevamento, etc.). Analogamente, l’addestramento è da considerarsi “aggiuntivo” ai percorsi formativi individuati dall’accordo.
Aspetto da evidenziare: nei percorsi formativi sulla sicurezza per i lavoratori non è previsto nell’accordo la necessità di una verifica finale di apprendimento.

FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER I PREPOSTI
La formazione sulla sicurezza per i preposti, definiti nell’art. 2 comma 1, del D. Lgs. 81/08, oltre naturalmente prevedere lo stesso percorso formativo dei lavoratori precedentemente indicato, deve essere integrata con ulteriore formazione, di durata minima di 8 ore, che si conclude con una verifica da effettuarsi per mezzo di colloquio o test.

Vega Formazione, ente di formazione accreditato dalla Regione Veneto, propone specifici corsi di formazione e aggiornamento sulla sicurezza preposti: vedi i programmi.

Inoltre, l’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 consente di svolgere una parte della formazione sulla Sicurezza per Preposti in modalità E-Learning: Vega Formazione ha quindi progettato un Corso di Formazione per preposti Integrativo alla Formazione E-learning.

FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER DIRIGENTI
La formazione per i dirigenti sostituisce integralmente la formazione per i lavoratori precedentemente descritta ed è strutturata su 4 moduli, rispettivamente aventi contenuti:
1 – giuridico, normativo
2 – gestionale e di organizzazione della sicurezza
3 – valutazione dei rischi
4 – comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori

La durata minima della formazione è di 16 ore. Al termine della stessa dovrà essere effettuata una verifica di comprensione per mezzo di colloquio o test.

AGGIORNAMENTO PERIODICO IN MATERIA DI SICUREZZA PER LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI
Per i lavoratori, i dirigenti e i preposti è previsto un aggiornamento di 6 ore con cadenza quinquennale.

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