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FORMAZIONE LAVORATORI: CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO

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La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con la Nota n. 20791 del 27 novembre 2013, fornisce alcuni chiarimenti in ordine agli obblighi formativi del datore di lavoro in caso di trasferimento del lavoratore da un reparto all’altro della stessa azienda.

La Nota n. 20791/2013 risponde a richieste di chiarimento che hanno riguardato la corretta interpretazione dell’art. 37, comma 4, let. b), D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in merito alla formazione “di lavoratori che siano stati meramente trasferiti da un servizio all’altro (reparto o ufficio) della medesima azienda, mantenendo la medesima qualifica”.

Nella Nota riporta la seguente conclusione:
“In sintesi, qualora il lavoratore, pur mantenendo la medesima qualifica, venga destinato a mansioni diverse da quelle precedentemente svolte, dovrà essere sottoposto ad una formazione specifica. Nel caso in cui, invece, il lavoratore venga trasferito ad altro reparto/ufficio della stessa unità produttiva, pur svolgendo le stesse mansioni, il datore di lavoro dovrà considerare l’opportunità di programmare gli eventuali aggiornamenti formativi necessari tenendo conto, anche sulla scorta del documento di valutazione dei rischi, della sussistenza di effettive e concrete esigenze di adeguamento del patrimonio formativo del dipendente”.

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