PREMESSA
Nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30/05/2006 è stato pubblicato il D. Lgs. 10 aprile 2006, n. 195, recante il provvedimento di "Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)". Il Decreto è entrato in vigore il 1° dicembre 2006.
Tra gli aspetti più rilevanti, questo provvedimento legislativo:
- ha abrogato le disposizioni del capo IV del D. Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 "Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro";
- ha modificato il D. Lgs. 19/09/1994, n. 626 con l'inserimento del titolo V - bis "Protezione da agenti fisici";
- ha introdotto per il rumore, così come già previsto per le vibrazioni, i "valori di azione" (a partire dei quali il datore di lavoro è obbligato ad adottare specifiche misure di tutela per i lavoratori esposti) e i "valori limite di esposizione" (che non devono mai essere superati).
- prevede che la stima dell’esposizione al rumore tenga in considerazione l’uso dei Dispositivi di Protezione Individuali.
I nuovi valori di esposizione indicati dal Decreto sono di seguito riportati:
- Valori limite di azione, i quali si distinguono in:
- inferiori (LEX,8h = 80 dB(A) e ppeak= 140 Pa) per il cui superamento è previsto l'obbligo per il datore di lavoro di informare i lavoratori sui rischi e di dotarli di idonei DPI (Art. 49-nonies e 49-septies);
- superiori (LEX,8h = 85 dB(A) e ppeak= 112 Pa) per il cui superamento è previsto l'obbligo, per il datore di lavoro, di elaborare ed applicare un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore e di sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria (art. 49-sexies e 49-decies).
- Valore limite di esposizione, che non deve mai essere superato, pari a LEX,8h = 87 dB(A) e ppeak= 200 Pa.
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AZIENDE INTERESSATE
A titolo indicativo, si riporta un elenco di alcuni utensili il cui impiego abituale comporta nella grande maggioranza dei casi un rischio apprezzabile di esposizione a rumore:
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Tipologia di utensile |
Principali lavorazioni |
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Scalpellatori, Scrostatori, Rivettatori |
Edilizia
- lapidei, metalmeccanica |
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Martelli
Perforatori |
Edilizia
- lavorazioni lapidei |
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Martelli
Demolitori e Picconatori |
Edilizia
- estrazione lapidei |
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Trapani
a percussione |
Metalmeccanica |
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Martelli Sabbiatori
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Fonderie - metalmeccanica
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Cesoie e Roditrici per metalli |
Metalmeccanica |
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Levigatrici orbitali e roto-orbitali |
Metalmeccanica - Lapidei - Legno
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Seghe circolari e seghetti alternativi
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Metalmeccanica - Lapidei - Legno
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Smerigliatrici Angolari e Assiali |
Metalmeccanica - Lapidei - Legno
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Smerigliatrici Diritte per lavori leggeri
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Metalmeccanica - Lapidei - Legno
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Motoseghe
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Lavorazioni agricolo-forestali
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Decespugliatori
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Lavorazioni agricolo-forestali
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Tagliaerba
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Manutenzione aree verdi
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Motocoltivatori
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Lavorazioni agricolo-forestali
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Chiodatrici
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Palletts, legno
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Compattatori vibro-cemento
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Produzione vibrati in cemento |
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Iniettori elettrici e pneumatici
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Produzione vibrati in cemento
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Limatrici rotative ad asse flessibile
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Metalmeccanica, Lavorazioni artistiche
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Cubettatrici
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Lavorazioni lapidei (porfido)
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Ribattitrici |
Calzaturifici
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Trapani da dentista
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Odontoiatria
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Ruspe, pale meccaniche, escavatori
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Edilizia, lapidei, agricoltura
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| Perforatori |
Lapidei, cantieristica |
| Trattori, Mietitrebbiatrici |
Agricoltura |
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Carrelli elevatori |
Cantieristica, movim. industriale
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| Trattori a ralla |
Cantieristica, movim. industriale |
| Camion, autobus |
Trasporti, servizi spedizioni etc. |
| Motoscafi, gommoni, imbarcazioni |
Trasporti, marittimo |
| Trasporti su rotaia |
Trasporti, movimentazione industriale |
| Elicotteri |
Protez. civile, Pubblica sicurezza etc. |
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COME ADEMPIERE
STESURA DEL
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE
Nell'ambito della valutazione dei rischi, il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare il rumore durante il lavoro, prendendo in considerazione in modo particolare:
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Ø |
il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo; |
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Ø |
i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 49-quater; |
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Ø |
tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore; |
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Ø |
tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze tossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni; |
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Ø |
tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni; |
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Ø |
le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia; |
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Ø |
l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore; |
| Ø |
il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile. |
| Ø |
le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese quelle reperibili nella letteratura scientifica; |
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Ø |
la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione. |
Se, a seguito della valutazione, il datore di lavoro può "fondatamente ritenere" che i valori inferiori di azione possono essere superati (art. 49-quinquies comma 2), dovrà provvedere a misurare i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti ed a riportare i risultati delle misurazioni nel documento di valutazione dei rischi.
La valutazione e la misurazione (ai sensi dell'art. 49-quinquies comma 7) sono programmate ed effettuate almeno ogni 4 anni ma il datore di lavoro, in ogni caso, deve aggiornare le valutazioni in occasioni di" notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessita".
Ovviamente, per il settore delle costruzioni, resta invariata la possibilità (introdotta con l'art. 16 del D. Lgs. 494/96) di valutare, in fase preventiva, l'esposizione del lavoratore al rumore facendo riferimento a studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla commissione prevenzione infortuni.
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I NOSTRI SERVIZI
Vega Engineering S.r.l., società di consulenza e formazione certificata Iso Vision 2000, ha elaborato un modello di valutazione del rischio vibrazione conforme al Titolo V-bis del D. Lgs. 626/94 e alla specifica tecnica BS 8800/2004.
La strumentazione utilizzata per i rilievi fonometrici è conforme alle specifiche del Titolo V-bis del D. Lgs. 626/94. L’apparecchiatura è costituita dal fonometro integratore di precisione di classe 1 marca 01dB modello SOLO “Precision”, che consente di effettuare l’analisi in frequenza dei rilievi, al fine di terminare il contributo all’abbassamento dell’esposizione personale conseguente all’uso dei Dispositivi di Protezione Individuale.
Per maggiori informazioni sui nostri servizi o per richiedere un preventivo gratuito è possibile rivolgersi a:
Vega Engineering S.r.l. - tel. 0413969013
Responsabile Progetto Rumore : Ing. Federico Maritan
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