RISCHIO RUMORE

 


PREMESSA

Nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30/05/2006 è stato pubblicato il D. Lgs. 10 aprile 2006, n. 195, recante il provvedimento di "Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)". Il Decreto è entrato in vigore il 1° dicembre 2006.

Tra gli aspetti più rilevanti, questo provvedimento legislativo:

  • ha abrogato le disposizioni del capo IV del D. Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 "Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro";
  • ha modificato il D. Lgs. 19/09/1994, n. 626 con l'inserimento del titolo V - bis "Protezione da agenti fisici";
  • ha introdotto per il rumore, così come già previsto per le vibrazioni, i "valori di azione" (a partire dei quali il datore di lavoro è obbligato ad adottare specifiche misure di tutela per i lavoratori esposti) e i "valori limite di esposizione" (che non devono mai essere superati).
  • prevede che la stima dell’esposizione al rumore tenga in considerazione l’uso dei Dispositivi di Protezione Individuali.

I nuovi valori di esposizione indicati dal Decreto sono di seguito riportati:

- Valori limite di azione
, i quali si distinguono in:

  • inferiori (LEX,8h = 80 dB(A) e ppeak= 140 Pa) per il cui superamento è previsto l'obbligo per il datore di lavoro di informare i lavoratori sui rischi e di dotarli di idonei DPI (Art. 49-nonies e 49-septies);
  • superiori (LEX,8h = 85 dB(A) e ppeak= 112 Pa) per il cui superamento è previsto l'obbligo, per il datore di lavoro, di elaborare ed applicare un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore e di sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria (art. 49-sexies e 49-decies).

- Valore limite di esposizione, che non deve mai essere superato, pari a LEX,8h = 87 dB(A) e ppeak= 200 Pa.

____________________________________________________________________________________________

AZIENDE INTERESSATE

A titolo indicativo, si riporta un elenco di alcuni utensili il cui impiego abituale comporta nella grande maggioranza dei casi un rischio apprezzabile di esposizione a rumore:

Tipologia di utensile

Principali lavorazioni

Scalpellatori, Scrostatori, Rivettatori

Edilizia - lapidei, metalmeccanica

Martelli Perforatori

Edilizia - lavorazioni lapidei

Martelli Demolitori e Picconatori

Edilizia -  estrazione lapidei

Trapani a percussione

Metalmeccanica

Martelli Sabbiatori

Fonderie - metalmeccanica

Cesoie e Roditrici per  metalli

Metalmeccanica

Levigatrici orbitali e roto-orbitali

Metalmeccanica - Lapidei - Legno

Seghe circolari e seghetti alternativi

Metalmeccanica - Lapidei - Legno

Smerigliatrici Angolari e Assiali

Metalmeccanica - Lapidei  - Legno

Smerigliatrici Diritte per lavori leggeri

Metalmeccanica - Lapidei  - Legno

Motoseghe

Lavorazioni agricolo-forestali

Decespugliatori

Lavorazioni agricolo-forestali

Tagliaerba

Manutenzione aree verdi

Motocoltivatori

Lavorazioni agricolo-forestali

Chiodatrici

Palletts, legno

Compattatori vibro-cemento

Produzione vibrati in cemento

Iniettori elettrici e pneumatici

Produzione vibrati in cemento

Limatrici rotative ad asse flessibile

Metalmeccanica, Lavorazioni artistiche

Cubettatrici

Lavorazioni lapidei (porfido)

Ribattitrici

Calzaturifici

Trapani da dentista

Odontoiatria

Ruspe, pale meccaniche, escavatori

Edilizia, lapidei, agricoltura

Perforatori Lapidei, cantieristica
Trattori, Mietitrebbiatrici Agricoltura

Carrelli elevatori

Cantieristica, movim. industriale

Trattori a ralla Cantieristica, movim. industriale
Camion, autobus Trasporti, servizi spedizioni etc.
Motoscafi, gommoni, imbarcazioni Trasporti, marittimo
Trasporti su rotaia Trasporti, movimentazione industriale
Elicotteri Protez. civile, Pubblica sicurezza etc.

____________________________________________________________________________________________

COME ADEMPIERE

STESURA DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE

Nell'ambito della valutazione dei rischi, il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare il rumore durante il lavoro, prendendo in considerazione in modo particolare:

Ø il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
Ø i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 49-quater;
Ø tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore;
Ø tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze tossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
Ø tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
Ø le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
Ø l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;
Ø

il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile.

Ø le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese quelle reperibili nella letteratura scientifica;
Ø

la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

Se, a seguito della valutazione, il datore di lavoro può "fondatamente ritenere" che i valori inferiori di azione possono essere superati (art. 49-quinquies comma 2), dovrà provvedere a misurare i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti ed a riportare i risultati delle misurazioni nel documento di valutazione dei rischi.
La valutazione e la misurazione (ai sensi dell'art. 49-quinquies comma 7) sono programmate ed effettuate almeno ogni 4 anni ma il datore di lavoro, in ogni caso, deve aggiornare le valutazioni in occasioni di" notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessita".
Ovviamente, per il settore delle costruzioni, resta invariata la possibilità (introdotta con l'art. 16 del D. Lgs. 494/96) di valutare, in fase preventiva, l'esposizione del lavoratore al rumore facendo riferimento a studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla commissione prevenzione infortuni.

____________________________________________________________________________________________

I NOSTRI SERVIZI

Vega Engineering S.r.l., società di consulenza e formazione certificata Iso Vision 2000, ha elaborato un modello di valutazione del rischio vibrazione conforme al Titolo V-bis del D. Lgs. 626/94 e alla specifica tecnica BS 8800/2004.

La strumentazione utilizzata per i rilievi fonometrici è conforme alle specifiche del Titolo V-bis del D. Lgs. 626/94. L’apparecchiatura è costituita dal fonometro integratore di precisione di classe 1 marca 01dB modello SOLO “Precision”, che consente di effettuare l’analisi in frequenza dei rilievi, al fine di terminare il contributo all’abbassamento dell’esposizione personale conseguente all’uso dei Dispositivi di Protezione Individuale.


Per maggiori informazioni sui nostri servizi o per richiedere un preventivo gratuito è possibile rivolgersi a:

Vega Engineering S.r.l. - tel. 0413969013

Responsabile Progetto Rumore : Ing. Federico Maritan


Per informazioni sui nostri corsi di formazione clicca qui.