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SICUREZZA ELETTRICA
rEV. 1 A CURA
DELLA “SCUOLA ELETTRICA” DI VEGA
ENGINEERING S.R.L. A cura di Ing. Mauro Rossato e Ing.
Federico Maritan Vega Engineering S.r.l. (www.vegaengineering.com) La nuova direttiva europea 99/92/CE, recepita in Italia
con il D. Lgs. 12 giugno 2003 n. 233 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
197 del 26/08/2003, modifica ed integra il D. Lgs. 626/94 con il nuovo Titolo
VIII-bis (articoli da 88-bis a 88-undecies) e con l’introduzione degli
allegati XV-bis, XV-ter e XV-quater. L’obiettivo di queste disposizioni è
stabilire le prescrizioni minime per la sicurezza e la salute dei lavoratori
esposti al rischio di atmosfere esplosive. Il campo di applicazione della
Direttiva in oggetto è vastissimo, in Poiché si definisce "atmosfera esplosiva" una
miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo
stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo l’accensione, la
combustione si propaga all'insieme della miscela incombusta, è sufficiente
che in una attività siano presenti, durante le normali condizioni di lavoro,
o accidentalmente, sostanze combustibili e/o infiammabili miscelate con
l’aria nelle giuste proporzioni (miscelazione compresa nel campo di
esplodibilità), per determinare una possibile presenza di atmosfere
esplosive. In tali casi, ai sensi dell'articolo 88-quater, per prevenire le
esplosioni il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare, sulla base della
valutazione dei rischi, le misure tecniche e organizzative adeguate alla
natura dell'attività svolta. In particolare egli deve: a)
evitare l'accensione di atmosfere esplosive; b)
attenuare gli effetti pregiudizievoli di
un'esplosione. Se necessario, dette misure devono essere combinate e
integrate con altre contro la propagazione delle esplosioni e riesaminate
periodicamente o comunque ogniqualvolta si verifichino cambiamenti rilevanti
nell’attività. Inoltre, nella valutazione dei rischi di esplosione il datore
di lavoro deve valutare i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive,
tenendo conto almeno dei seguenti elementi: a)
probabilità e durata della presenza di atmosfere
esplosive; b)
probabilità che le fonti di accensione, comprese le
scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci; c)
caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate,
processi e loro possibili interazioni; d)
entità degli effetti prevedibili. I rischi di esplosione vanno valutati complessivamente e vanno
presi in considerazione i luoghi che sono o possono essere in collegamento,
tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive. |
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Tabella 1 – Alcuni
esempi di attività potenzialmente soggette al D. Lgs. 233/2003 Gli obblighi generali per salvaguardare la sicurezza e la
salute dei lavoratori sono descritti nell’art. 88-sexies. A tal fine il
datore di lavoro deve prendere i provvedimenti necessari affinché dove
possono svilupparsi atmosfere esplosive: a)
gli ambienti di lavoro siano strutturati in modo da
permettere di svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza; b)
sia garantito un adeguato controllo durante la
presenza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio, mediante
l’utilizzo di mezzi tecnici adeguati. Il successivo articolo 88-septies stabilisce che, qualora
nello stesso luogo di lavoro operino lavoratori di più imprese, ciascun
datore di lavoro è responsabile per le questioni soggette al suo controllo.
Inoltre, il datore di lavoro che è responsabile del luogo di lavoro, coordina
Per le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive,
l'articolo 88-octies obbliga il datore di lavoro a ripartire (classificare) i
luoghi di lavoro in zone specifiche, denominate come indicato in tabella 2,
ossia con i numeri 0, 1, 2 nel caso di atmosfere esplosive causate da gas,
vapori o nebbie di sostanze infiammabili e con i numeri 20, 21, 22 nel caso
di presenza di polveri combustibili. La suddetta classificazione si basa
sulla frequenza e durata della presenza di atmosfere esplosive (Tabella 2).
Tabella 2 –
Classificazione delle aree con pericolo di esplosione noltre il
datore di lavoro deve elaborare e tenere aggiornato un documento sulla
protezione contro le esplosioni (art. 88-novies), dove si precisa in
particolare: a)
che i rischi di esplosione sono stati individuati e
valutati; b)
che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli
obiettivi della direttiva (Titolo VIII-bis del D. Lgs. 626/94); c)
quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle
zone di cui all'allegato XV-bis; d)
quali sono i luoghi in cui si applicano le
prescrizioni minime di cui all'allegato XV-ter (Tabella 3); e)
che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i
dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza
tenendo nel debito conto la sicurezza; f)
che, ai sensi del Titolo III del D. Lgs. 626/94, sono
stati adottati gli accorgimenti per l'impiego sicuro di attrezzature di
lavoro; g)
che i rischi di esplosione sono stati individuati e
valutati.
Tabella 3 – Prescrizione minime da adottare per le aree
con pericolo di esposione Il “documento sulla protezione
contro le esplosioni”, che è a tutti gli effetti parte integrante del
documenti di valutazione dei rischi di cui all’art. 4, comma 2 del D. Lgs.
626/94, deve essere compilato prima dell'inizio del lavoro ed essere riveduto
qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l'organizzazione del lavoro
abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti. A causa del ritardo con cui è stata recepita la direttiva
99/92/CE, anche il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 233 anticipa alcuni
termini per l'adeguamento. Ad esempio l'articolo 88-decies, ai commi 1 e 2,
stabilisce che le attrezzature da impiegare nelle aree in cui possono
formarsi atmosfere esplosive, già utilizzate o a disposizione dell'impresa o
dello stabilimento per la prima volta in data antecedente al 30 giugno 2003,
devono soddisfare, a decorrere da tale data, ai requisiti minimi di cui
all'allegato XV-ter, parte A, fatte salve le altre disposizioni che le
disciplinano, mentre le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono
formarsi atmosfere esplosive, che sono a disposizione dell'impresa o dello
stabilimento per la prima volta dopo il 30 giugno 2003, devono soddisfare i
requisiti minimi di cui all'allegato XV-ter, parti A e B. Inoltre i luoghi di
lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive,
utilizzati per la prima volta dopo il 30 giugno 2003, devono soddisfare le
prescrizioni minime stabilite dal D. Lgs. 233/03. Il datore di lavoro che procede, dopo il 30 giugno 2003, a
modifiche, ampliamenti o trasformazioni dei luoghi di lavoro che comprendono
aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, prende i necessari
provvedimenti per assicurarsi che tali modifiche, ampliamenti o
trasformazioni rispondano ai requisiti minimi previsti dal D. Lgs. 233/03. Per quanto concerne i luoghi di lavoro che comprendono
aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive già utilizzati prima del 30
giugno 2003, questi devono soddisfare le prescrizioni minime previste dal
provvedimento in esame entro il 30 giugno 2006. L'articolo
88-undecies dispone che le installazioni elettriche nelle aree classificate
come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi dell'allegato XV-bis siano sottoposte alle
verifiche di cui ai capi III e IV del DPR 462/01 "Regolamento di
semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e
dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di
messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi". Relativamente agli apparecchi questi dovranno essere conformi
alla direttiva 94/9/CE
(Direttiva "ATEX" recepita in Italia con la legge 23 febbraio
1995, n. 4 e regolamento di attuazione emanato con il D.P.R. 23/3/1998, n°
126) e marcati CE. La direttiva 94/9/CE è entrata in vigore (in applicazione
facoltativa) dal 1° marzo 1996, ma è obbligatoria solo a partire dal 1°
luglio 2003. Il campo di applicazione della direttiva è analogo a quello
della direttiva 99/92/CE, ma si applica anche alle miniere. Il fabbricante, il suo mandatario o la persona che immette
per la prima volta un prodotto sul mercato dell’Unione Europea, o che lo
mette in servizio nello stesso mercato, deve valutare se tale prodotto risulta oggetto delle disposizioni della direttiva 94/9/CE
"ATEX" e, in caso
positivo, applicare le stesse. La direttiva prevede tre categorie di apparecchi destinati
ad essere utilizzati nei luoghi con pericolo di esplosione (Tabella 4):
apparecchi di categoria 1 (livello di protezione molto elevato - zone 0 o
20); apparecchi di categoria 2 (livello di protezione elevato - zone 1 o 21);
apparecchi di categoria 3 (livello di protezione normale - zone 2 o 22).
Tabella 4 – Categorie delle apparecchiature utilizzabili
nelle zone con pericolo di esplosione In base a questa
direttiva il materiale Ex messo in commercio o posto in servizio dopo il 30 giugno
2003 dovrà quindi essere marcato CE e accompagnato dalla dichiarazione di
conformità CE. Le sanzioni applicate ai datori di lavoro e ai dirigenti
per le violazioni alle prescrizioni degli articoli presenti nel Titolo
VIII-bis (Tabella 5) sono quelle indicate nell'articolo 89 del D. Lgs.
626/94: è previsto l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da € 1.549,00 a €
4.131,00. In conclusione, le due direttive 94/9/CE e 99/92/CE
definiscono in modo completo le regole di sicurezza da applicare nei luoghi di
lavoro con pericolo di esplosione. La novità principale riguarda l'esplicito
obbligo per il datore di lavoro di classificare i luoghi pericolosi per poter
procedere alla valutazione dei rischi dell'ambiente di lavoro, in modo da
adottare misure di protezione adeguate alla probabilità di presenza di
atmosfera esplosiva, sia sugli apparecchi elettrici sia su quelli non
elettrici, rispettando le prescrizioni minime previste nel Titolo VIII-bis
del D. Lgs. 626/94.
Tabella 5 – Obblighi sanzionati, D.Lgs. 626/94 |
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